LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 LND del 22.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/A.C.R.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite pec  in data  27/11/2020  il signor Ungaro Gaetano   si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.C.R. MESSINA SSD ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020. Il reclamante dichiarando di aver percepito dalla società la somma di euro 17.500,00 chiedeva la condanna della stessa in via principale al pagamento della somma di euro 7.500,00 ed in subordine in applicazione del protocollo LND/AIA al pagamento della somma di euro 1.900,00.

Si costituiva nei termini la società ACR Messina ssd arl chiedendo il rigetto del reclamo ovvero di rimodularne le richieste tenendo conto di quanto indebitamente percepito. La società sostiene quanto segue: che per effetto della sospensione del campionato causa covid nulla spetta al calciatore per le mensilità successive a marzo 2020;

che per il solo mese di marzo 2020 si applicherebbe il protocollo lnd/AIA che con il versamento della somma di euro 17.500 ha assolto completamente all’accordo economico sottoscritto.  A sostegno della propria tesi la società evidenzia che la somma indicata nell’accordo economico pari ad euro 25.000,00 è un importo da considerare al lordo della tassazione prevista dalla normativa vigente. La società, senza tuttavia dare alcuna indicazione sulle modalità di calcolo, individua in euro 21.400 la somma netta dovuta. Suddividendo l’importo di euro 21.400 per dieci mensilità pari ad  euro 2.140  e moltiplicandolo per le sette mensilità dovute ( 2.140 x 7= 14.980) risulterebbe che il calciatore abbia percepito più del dovuto.

La commissione, prima di entrare nel merito,  ritiene opportuno rappresentare le modalità di tassazione dei compensi corrisposti ai calciatori dilettanti.  I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione.  L’articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l’anno solare ( e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta:

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;

- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;

- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;

- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;

La determinazione della somma netta, con riferimento ad ogni singolo pagamento, dovuta al calciatore spetta alla società erogante in quanto sostituto di imposta.

La Commissione

- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

- valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Lege 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo

- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 1.900,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda

- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;

- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra esposti, la somma nell’importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società A.C.R.MESSINA SSD ARL al Sig. Gaetano UNGARO, la somma di Euro 1.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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