LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 284 LND del 29.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Santiago Eduardo MORERO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Santiago Eduardo MORERO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Santiago Eduardo MORERO, regolarmente trasmesso alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. in data 28/08/2020;

ritenuto che la U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. si è costituita in giudizio tramite l’Avv. Eduardo Chiacchio in data 28/09/2020 nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D., che in data 16/10/2020 il calciatore ha presentato controdeduzioni, che in data 7/04/2021 la parte resistente presenta repliche alle controdeduzioni, che in data 8/4/2021 il calciatore presenta ulteriori controdeduzioni e in pari data il resistente presenta ulteriori note.

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell’udienza del 15/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti nel merito delle loro memorie presentate in particolar modo sul tema del quantum che in prima analisi era di € 16.200,00 successivamente ridotto nella memoria del reclamante presentata in data 16/10/2020 ad € 5.490,00; considerate tutte le eccezioni e le considerazioni riportate in atti

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.  al Sig. Santiago Eduardo MORERO la somma di Euro 5.490,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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