LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 LND del 10.05.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Filippo GEMMI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
RICORSO DEL CALCIATORE Filippo GEMMI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici:
- letto il ricorso del calciatore Gemmi Filippo, regolarmente trasmesso alla società Calcio Foggia 1920 a r.l.;
- ritenuto che la memoria di costituzione della società è stata presentata entro il termine di decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;
- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- evidenziato che dal tenore del ricorso emerge una contraddittorietà in merito al numero di mensilità insolute (cfr 2° cpv residuano ancora i ratei di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 e ult. cpv laddove si riporta il calcolo sulla base di tre mensilità insolute);
- ritenuto che sulla base delle modalità di calcolo adottate dal ricorrente per giungere alla somma richiesta, si debba dedurre che le mensilità insolute siano tre;
- considerato che la singola mensilità ammonta ad € 2.222,22 e quindi che l’importo delle tre mensilità insolute sia pari a € 6.666,66, la cui percentuale dell’ 80 % è pari a € 5.333,32;
- ritenuto che dalla suddetta somma vadano detratti gli importi di € 1.230,00 e € 1.800,00, per le causali indicate in ricorso, si giunge alla determinazione della somma dovuta nella misura di € 2.303,32.
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla società SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920al Sig. GEMMI Filippo la somma di Euro 2.303,32 per le causali indicate in narrativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.