LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 LND del 10.05.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

La Commissione Accordi Economici: letto il reclamo del calciatore Francesco VISCOMI, regolarmente trasmesso alla Società Sportiva FOGGIA SSD a r.l. in data 7/01/2021; ritenuto che la Società Sportiva FOGGIA  SSD a r.l. si è costituita in giudizio tramite l’Avv. Eduardo Chiacchio in data 30/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. che in data 23/03/2021 il calciatore ha presentato controdeduzioni  in risposta alle memorie difensive, che in data 24/03/2021 la Società ha presentato ulteriori controdeduzioni difensive e che in data 15/04/2021 il calciatore ha presentato ulteriori memorie e note.

Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell’udienza del 22/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate; letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti si è approfondito il tema sollevato dalla parte resistente nella memoria del 30/01/2021 riguardante l’iscrizione della Società Sportiva Foggia SSD a r.l. al campionato di serie C nella stagione 2020/2021. Nel fascicolo di iscrizione non c’è la liberatoria del Sig. Francesco ViSCOMI per i compensi a lui spettanti nella stagione 2019/2020, circostanza confermata in udienza dal legale del calciatore. Ulteriore approfondimento è stato effettuato in merito alla mancata certificazione dei compensi erogati dal Foggia SSD a r.l. asserita nelle ulteriori deduzioni presentate dalla parte resistente in data 24/03/2021 l’Avv. Eduardo Chiacchio ha confermato in udienza che la Società non deve attestare al calciatore il pagamento delle imposte.

In considerazione della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare; visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo; ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità; considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 13.149,00, successivamente ridotta nelle controdeduzioni presentate in data 23/03/2021 ad Euro 10.900,00 – data la somma di Euro 19.758,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 4.168,40; ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la  domanda proposta in via subordinata in quanto l’art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell’accordo economico;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società sportiva SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al  Sig. Francesco VISCOMI la somma di Euro 4.168,40 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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