LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 LND del 07.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano LOGOLUSO/A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano LOGOLUSO/A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Gaetano LOGOLUSO, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928 in data 10.03.2021 tramite Raccomandata AR come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l’onere di dimostrare le modalità di determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- rilevato che il calciatore ha percepito l’importo di € 600,00 a titolo di indennità governativa di marzo 2020;

- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 1.200,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda, relativamente all’accordo economico stagione 2019/2020; - considerato che la Società resistente non si è costituita;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928 al Sig. Gaetano  LOGOLUSO l’importo di €

1.200,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al  Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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