LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 LND del 14.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Thomas BONARDI/F.C .FORLI’ S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Thomas BONARDI/F.C .FORLI’ S.r.l.
Con ricorso notificato il 21/02/2021 Thomas BONARDI esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la F.C. FORLI’ S.r.l. un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di €. 18.000,00 con decorrenza dal 22/07/2019.
Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all’infezione pandemica “Covid-19 Sars”, il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali.
Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 12.600,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 5.400,00 o, in subordine, nella minor somma di €. 1.800,00 in applicazione del “Protocollo d’Intesa” raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l’indennità governativa di €. 600,00 e, quindi di €. 1.200,00.
La società, ritualmente costituitasi, contestava integralmente la pretesa del ricorrente deducendo di aver versato al tesserato la somma complessiva di €. 21.000,00 come risultava dalla documentazione allegata - cfr. attestazioni dei bonifici effettuati - e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L’esponente depositava ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.
Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.
Deve, innanzitutto, osservarsi che la fonte delle obbligazioni assunte dalle parti trovano origine e fondamento nell’accordo tra le stesse stipulato ai sensi dell’art.94 delle N.O.I.F., - accordo dedotto e richiamato nel ricorso introduttivo dall’esponente stesso -alla stregua del quale e secondo quanto rileva in questa sede, aveva assunto l’obbligo di pagamento dell’importo annuo complessivo lordo di €. 18.000,00, evidenziandosi che alcuna altra previsione di compenso risulta pattuita nell’accordo convenzionale in oggetto.
A tale stregua appare del tutto insussistente, difettandone ogni causa giustificativa, la pretesa creditoria azionata dal ricorrente di richiedere ulteriori somme rispetto a quella espressamente pattuita nell’accordo economico.
Né alcuna valenza di “riconoscimento” può attribuirsi ai versamenti effettuati dalla società di somme eccedenti l’importo mensile di €. 1.800,00 in difetto di ogni fonte pattizia della relativa obbligazione, non potendosi, all’evidenza, riconoscere un’obbligazione mai venuta ad esistenza.
Deve, pertanto, concludersi rigettando il ricorso proposto da Thomas BONARDI.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. rigetta, per le causali di cui in motivazione, il ricorso presentato dal Sig. Thomas BONARDI nei confronti della Società F.C.FORLI’ S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.