LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 385 LND del 28.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/ACR MESSINA SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/ACR MESSINA SSD ARL
Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 22/03/2021 il signor BUONO Francesco si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ACR MESSINA SSD ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 12.00,00 per la stagione sportiva 2019/2020.
L’accordo economico sottoscritto in data 1/08/2019 è stato depositato presso l’ufficio tesseramento Interregionale in data 31/10/2019
Il reclamante dichiarando di aver percepito la somma di euro 8.400,00 richiedeva in applicazione del protocollo d’Intesa AIC/LND la condanna della società al pagamento della somma di euro 600,00;
Si costituiva, nei termini, la società ACR MESSINA SSD ARL allegando alla propria memoria difensiva copia della dichiarazione liberatoria rilasciata dal reclamante in data 22/07/2020. Rilevato che con la dichiarazione liberatoria il calciatore dichiara di aver percepito le somme dovute per la stagione 2019/2020 e di non aver più nulla a pretendere dalla società sportiva ACR MESSINA SSD ARL per la medesima stagione sportiva;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo del Sig. Francesco BUONO nei confronti della società ACR MESSINA SSD ARL. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.