LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 385 LND del 28.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/ACR MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/ACR MESSINA SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 22/03/2021  il signor BUONO Francesco si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ACR MESSINA SSD ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 12.00,00 per la stagione sportiva 2019/2020.

L’accordo economico sottoscritto in data 1/08/2019 è stato depositato presso l’ufficio tesseramento Interregionale in data 31/10/2019

Il reclamante dichiarando di aver percepito la somma di euro 8.400,00 richiedeva in applicazione del protocollo d’Intesa AIC/LND la condanna della società al pagamento della somma di euro 600,00;

 Si costituiva, nei termini, la società  ACR MESSINA SSD ARL allegando alla propria memoria difensiva copia della dichiarazione liberatoria rilasciata dal reclamante in data 22/07/2020. Rilevato che con la dichiarazione liberatoria il calciatore dichiara di aver percepito le somme dovute per la stagione 2019/2020 e di non aver più nulla a pretendere dalla società sportiva ACR MESSINA SSD ARL  per la medesima stagione sportiva;

                                                                                   P.Q.M.

 La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo del Sig. Francesco BUONO nei confronti della società ACR MESSINA SSD ARL. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it