LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 385 LND del 28.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Kenneth VAN RANSBEECK/TARANTO F.C.1927 S.R.L. La Commissione Accordi Economici:

 

RICORSO DEL CALCIATORE Kenneth VAN RANSBEECK/TARANTO F.C.1927 S.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Kenneth VAN RANSBEECK , regolarmente trasmesso alla Società  TARANTO F.C.1927 S.R.L.  via p.e.c. in data 22/03/2021 come da r.a.c. in atti;

- letta la memoria del 20/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. inviata al ricorrente in pari data (in atti);

- considerato che il ricorso del calciatore appare fondato in quanto la richiesta economica di Euro 5.000,00 a saldo dell’importo concordato nell’accordo economico è stata calcolata in applicazione del criterio di cui al Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, detratta l’indennità governativa del mese di marzo 2020, laddove la Società nella propria memoria difensiva ha basato i propri differenti conteggi (Euro 4.200,00 indicati a saldo) su un preteso importo “netto” dell’accordo economico di cui tuttavia non ha fornito un verificabile sviluppo contabile né alcun riscontro oggettivo in ordine all’adempimento dei relativi oneri fiscali ;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuta dalla Società TARANTO F.C.1927 S.R.L. al Sig. Kenneth VAN RANSBEECK  la somma di Euro 5.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non otre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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