LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 385 LND del 28.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Francesco Antonio MENNITTO/ A.S.D.F.C. S.S. NOLA 1925 (Collab. Gest. Sport.)

RICORSO DEL SIG. Francesco Antonio MENNITTO/ A.S.D.F.C. S.S. NOLA 1925 (Collab. Gest. Sport.)

Con ricorso notificato il 29/06/2020 il sig. Francesco MENNITTO esponeva di aver concluso con la società A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925, per la stagione sportiva 2018/2019, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, tesserato con la qualifica di collaboratore per la gestione sportiva, dell'importo complessivo annuo di €. 28.158,00.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 7.500,00, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 20.658,00 per il quale chiedeva la condanna della società resistente.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente eccependo la falsità della firma apposta dal presidente della società in calce all’accordo economico e sollevava, altresì perplessità sul contenuto dell’accordo evidenziando che tutti gli altri collaboratori, dirigenti e calciatori percepivano compensi di gran lunga inferiori rispetto a quello del MENNITTO.

Rilevava, inoltre, l’assenza di data sul contratto allegato dal reclamante e concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

Il MENNITTO, depositava ulteriore memoria difensiva, ritualmente comunicata alla controparte.

All’udienza del 24/9/2020 nessuno era presente per la società, pur avendo il difensore della stessa, con mail del 21/9/2020 confermato che “..parteciperà all’udienza fissata per il 24/9/2020 , unitamente al Presidente…”

La Commissione, con ordinanza del 2/10/2020, ritenuta la necessità, ai fini del decidere, in considerazione del disconoscimento di firma operato dal presidente della società sulla propria firma apposta in calce all’accordo economico, disponeva la comparizione personale delle parti, ai sensi dell’art. 219 c.p.c., per l’udienza 22/10/2020 disponendo l’acquisizione di scritture di comparazione al fine di eventuali, successivi accertamenti.

Il presidente della società resistente non compariva, depositando, a mezzo mail, certificazione medica a giustificazione della propria assenza.

Il reclamo era, quindi, riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Col primo motivo di contestazione la società resistente lamenta l’omesso deposito dell’accordo economico.

Dalla documentazione prodotta risulta, viceversa, regolarmente apposto sul contratto concluso tra le parti, il timbro della L.N.D., la data e la sottoscrizione dell’addetto della Lega, così evidenziandosi l’infondatezza della contestazione.

La resistente ha eccepito, poi, la “rilevante differenza” tra il compenso “convenuto” coll’odierno reclamante e quelli, “inferiori” previsti per tutti gli altri calciatori e dipendenti della società.

L’argomento è privo di ogni valenza giuridica, attesochè tra le parti è stato stipulato, a prescindere dal rilievo della dedotta “falsità” della firma, non riferibile al presidente della società - di cui si tratterà di seguito -, un accordo convenzionale avverso il quale alcuna eccezione di errore, violenza e dolo sono stati sollevati, tenuto conto, altresì ed infine, dei principi di autonomia e libertà contrattuale previsti dalla normativa positiva codicistica.

Il presidente del NOLA, ha eccepito, infine, la falsità della firma apposta in calce all’accordo economico, asserendo che la sottoscrizione non è stata da lui apposta.

Allo specifico fine di formalizzare il “disconoscimento” ed acquisire il saggio grafico per un’eventuale futura perizia calligrafica, la Commissione aveva disposto la comparizione personale ai sensi dell’art. 219 c.p.c.

Come esposto in precedenza, il presidente della società, ha depositato certificazione medica a giustificazione della mancata comparizione.

Nel rilevare - circostanza che concorre a dare un quadro più completo ed esaustivo per la valutazione del comportamento del soggetto che ha, nella comparsa costitutiva, operato il disconoscimento di firma - non pare irrilevante sottolineare che il presidente della società non è comparso per ben tre volte alle udienze fissate, benchè avesse, dapprima, assicurato la sua presenza - cfr mail del 21/9/2020 - producendo, poi, certificazione medica a sostegno della sua mancata partecipazione.

Ulteriore, significativa circostanza deve ritenersi il pagamento di acconti non irrisori - €. 7.500,00 - evidenziandosi che le contestazioni sollevate in questa sede sono coincise con la presentazione del reclamo e non hanno impedito, in precedenza, il versamento della somma sopra indicata senza che alcuna doglianza venisse avanzata dalla società.

In relazione al disconoscimento della firma, pare sufficiente osservare e la circostanza, trattandosi di fatto che si evince dallo stesso tenore letterale del certificato, appare pacifica e non revocabile in dubbio, che il tenore dell’attestazione medico legale dà luogo a gravi e insuperabili perplessità.

Trattasi, invero di certificazione “privata”, rilasciata dal medico di fiducia del soggetto impedito e non da un ente pubblico, il che è certamente consentito ma impone, proprio per questo un maggior rigore formale nella lettura e valutazione del documento.

Il certificato riferisce, del tutto genericamente di un’alterazione febbrile senza fornire alcuna indicazione suscettibile di una valutazione obiettiva e come tale non contestabile, del grado di alterazione, della sua durata e delle sue caratteristiche.

Parlare di alterazione febbrile omettendo l’indicazione della temperatura, la durata e le caratteristiche della patologia, priva il documento di ogni valenza probatoria ed anche meramente indiziaria.

L’accenno, poi, alla diagnosi di “Peritonite” - patologia che per nozioni di comune esperienza denota nella comune accezione uno stato infiammatorio di particolare gravità - senza alcun accenno ad ulteriori accertamenti o ad un controllo ambulatoriale e/o ospedaliero dà adito a seri e fondati dubbi sulla patologia indicata.

Non può, pertanto, ritenersi giustificata l’assenza del presidente della società resistente e in considerazione della rilevante circostanza che la comparizione era stata disposta ai sensi dell’art. 219 c.p.c., deve farsi applicazione del secondo comma della cita disposizione del codice di rito, secondo la quale “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”.

In assenza di ulteriori doglianze da parte della resistente e ritenuto provato il credito risultante dall’accordo scritto concluso tra le parti, deve concludersi dichiarandolo accertato nella misura richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.ND. accerta, per le causali di cui in motivazione, che il sig. Francesco MENNITTO,è creditore dell'importo di €. 20.658,00 nei confronti della società A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it