LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 LND del 10.08.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Carmelo GUARNERA/A.S.D.BIANCAVILLA CALCIO 1990

RICORSO DEL CALCIATORE Carmelo GUARNERA/A.S.D.BIANCAVILLA CALCIO 1990

Con reclamo datato 4/06/2020 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Carmelo GUARNERA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA, al pagamento della somma di €.3.500,00,quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d’ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, risulta privo dell’attestazione del pagamento,  della prevista tassa reclamo di €.100,00, giusto quanto previsto dall’art.25 Bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Carmelo GUARNERA nei confronti della Società A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990.

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