LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 LND del 10.08.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Orazio Alessio ASERO/A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990
RICORSO DEL CALCIATORE Orazio Alessio ASERO/A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990
Con reclamo datato 22/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig. Orazio alessio ASERO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.800,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Orazio Alessio ASERO della somma di €.1.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.