LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Piotr BRANICKI/A.S.D.SAN TOMMASO

RICORSO DEL CALCIATOR E Piotr BRANICKI/A.S.D.SAN TOMMASO

Con reclamo datato 17/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.C.O.SAN TOMMASO CALCIO, il sig. Piotr BRANICKI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

La società, in data 17/03/2020, inoltrava tramite PEC, una nota in cui si riservava di inoltrare memorie difensive entro dieci giorni dalla ripresa delle attività sospese a causa delle note vicende Covid-19, ma non dando più alcun seguito in merito.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa In forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi Economici  presso  la  lega  Nazionale  Dilettanti condanna  la  A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO al pagamento in favore del sig. Piotr BRANICKI della somma di €.7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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