LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/SSD ARL SAVONA FBC

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 5/02/2020,trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Alessio LO NIGRO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 3.432,90 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di dicembre 2019,in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi  Economici presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti condanna  la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di €. 3.432,90.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versa ta, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tra mite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società dì comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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