LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NOCERINO/A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI
RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NOCERINO/A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI
Con reclamo inoltrato in data 3/02/2020,alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI il sig. Andrea NOCERINO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20,maturato fino al mese di Dicembre 2019,in quanto poi svincolato.
La società, non faceva pervenire nei termini previsti dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento l.N.D. alcuna nota a propria difesa.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Andrea NOCERINO della somma di €. 1.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.