LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Daniel ANIBAL MONTALDI/S.S.D.BRINDISI FBC

RICORSO DEL CALCIATORE Daniel ANIBAL MONTALDI/S.S.D.BRINDISI FBC

Con reclamo datato 21/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici e tramite Racc. A.R. alla S.S.D.BRINDISI FBC il sig. Daniel Anibal MONTALDI, chiedeva la condanna della società

Controinteressata al pagamento della somma di €. 6.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

la società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammonta re della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. BRINDISI FBC al pagamento in favore del sig. Daniel Anibal MONTALDI della somma di €. 6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mali all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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