LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco COLOMBINI/F.C. PONSACCO 1920 SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco COLOMBINI/F.C. PONSACCO  1920 SSD ARL

Con reclamo datato 06/11/2019,trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici ed alla F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL il sig. Francesco COLOMBINI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stab iliti dall'art.25 Bis comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesi! azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesi! in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL al pagamento in favore del sig. Francesco COLOMBINI della somma di €. 1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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