LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano PALMISANO/A.C.NAROO’ S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano PALMISANO/A.C.NAROO' S.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/01/2020 il sig. Gaetano PALMISANO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.NAR OO' S.r.l. al pagamento della somma di € 3.900,00,quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, in data 28/01/2020 faceva pervenire tramite PEC una nota, in cui, si asseriva,che, la stessa, aveva awiato delle verifiche bancarie e postali in merito, asserendo, la non precisione dell'importo richiesto dal proprio tesserato.

Non ha poi dato seguito a quanto sopra descritto c non ha trasmesso alcun documento probatorio in merito, onde provare quanto asserito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C. NARDO' S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano PALMISANO della somma di €. 3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:

lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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