LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele MORONI/SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.
RICORSO DEL CALCIATORE Michele MORONI/SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.
Con reclamo, trasmesso in data 19/02/2020 il sig. Michele MORONI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D. SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento della somma di €. 11.200,00,quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabilitidall'art.25 bis del Regolamento LN.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento in favore del sig. Michele MORONI della somma di €. 11.200,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.