LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò CORTICCHIA/A .S.D. CORIGLIANO CALABRO

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò CORTICCHIA/A .S.D. CORIGLIANO  CALABRO

Con reclamo datato 3/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Nicolò CORTICCHIA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 4.320,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzionia difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando

altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIG LIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Nicolò CORTICCHIA della somma di €. 4.320,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente com unica zione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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