LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica BALLERI/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica BALLERI/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 9.07.2019 la sig.ra Jessica BALLERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 3.600,00  relativamente  alla  Stagione  Sportiva 2018/ 19

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.800,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25  Bis comma 5 del Regolamento LN.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti, condanna  la Società  A.S.D.FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Jessica BALLERI della somma di €.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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