F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 1 del 16.07.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FRANCO BADOLATO

Procedimento disciplinare a carico di FRANCO BADOLATO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi,  Scarfone  e  Stacco. Durante  con  compiti  di segreteria.

La Commissione  Disciplinare  del  Settore  Tecnico :

- considerato che il sig. FRANCO BADOLATO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, ed in relazione all’art. 38, commi l e 2, del Regolamento del  Settore  Tecnico,  per  aver  profferito  offese  verbali  esplicite  nei confronti di alcuni tesserati della società  ASD  United  CB  in  una  partita  per  il Campionato  C2 di calcio a cinque  del Comitato  Prov.le Autonomo  di Trento;

- valutate   le  argomentazioni  accusatorie   della  Procura  Federale  che  ha  chiesto  la sanzione   della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- deve anzitutto essere sollevata, d'ufficio, la questione di competenza di  questo Commissione Disciplinare, giacché le frasi oggetto di  deferimento sono  state pronunciate  negli spogliatoi, al termine di una partita di campionato;

- al riguardo, viene in rilievo quanto disposto dall’art. 38, comma l, (già 39, comma l) del Regolamento del Settore Tecnico, che, sotto la rubrica "Disciplina dei tecnici", così testualmente recita: " I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di  Giustizia Sportiva della FI.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni  inerenti all'attività agonistica ";

- tale norma è stata interpretata dalla oramai consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia endofederali nel senso che costituiscono fatti inerenti all’attività agonistica anche quelli immediatamente precedenti o successivi all’arco temporale in cui si svolge la partita e che accadono sotto il diretto controlla o percezione dell’arbitro;

- tale interpretazione è stata fatta proprio, tra le altre, dalla decisione della Corte Federale d’Appello di cui al Com. Uff. n. 082/CfA- Riunione Del 14 Dicembre 2015, allorché è stato affermato che "deve ritenersi che le condotte dell’allenatore della  Casolese, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di secondo categoria Casolese-Chianti Nord, disputato il 25.10.2015, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di Laro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dellincontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti,  siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica";

- la stessa Procura Federale nell’ambito di quel procedimento [n.  2779/1141  Pf l5-l6 Gc/Vdb del 19.09.2016) nell’impugnare il provvedimento di primo grado del Tribunale Territoriale Comitato Toscano Delibera L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016) aveva sostenuto la tesi secondo cui "gli organi di giustizia endofederale hanno sempre affermato che per "infrazioni inerenti l'attività agonistica " devono intendersi non solo e non solamente quelle che si verificano durante la disputa di una competizione sportiva, ma anche quelle che avvengono prima e dopo la gara e sono allo stesso legate da funzionalità e da nesso causale"; tesi questa che è stata appunto  accolta dalla Corte Federale d’Appello;

- anche nella specie si ritiene pertanto di dover aderire a tale consolidato orientamento;

- non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che le condotte contestate al deferito (trattasi di frasi offensive pronunciate dal deferito negli spogliatoi al  termine  di  una partito di campionato) debbono essere inquadrate, secondo il costante  orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di "infrazioni inerenti l’attività agonistica"  per le quali, quindi, vale il principio stabilito dallart.39, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato," I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per  società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica";

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti alla Procura Federale.

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