F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 1 del 16.07.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO FORTUNATO
Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO FORTUNATO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacco. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico :
- considerato che il sig. CLAUDIO FORTUNATO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l del C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma l, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel periodo marzo aprile 2017, mediante contatto telefonico attività di proselitismo e comunque collegato al trasferimento ed al collocamento di due giovani calciatori a favore della società ASD Tarcentina per la s.s. 2017/18;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici;
- esaminata la memoria difensiva del deferito del 10.07.2018.
Ritenuto che:
- all’odierna udienza sia il deferito che il proprio difensore hanno ritenuto di non essere presenti nonostante il deferito avesse richiesto espressamente di essere sentito personalmente ;
- l’ istanza di sospensione e rinvio del presente giudizio formulato nella suddetta memoria del deferito con riferimento alla possibilità di depositare i tabulati telefonici relativi all’utenza di cellulare in uso al deferito non può trovare accoglimento per i seguenti motivi:
i) l’esigenza di confutare le dichiarazioni rese dal tesserato Zakaria Allioua previa tempestiva richiesta dei tabulati al proprio operatore telefonico è sorto fin dal momento in cui il tesserato sottoposto ad indagini avrebbe potuto richiedere copia degli atti o, ancor prima, nel momento in cui tali fatti gli sono stati contestati in sede di audizione;
ii) non viene allegato alla memoria difensiva alcuna richiesta di tali tabulati all’operatore telefonico al fine di permettere all’organo giudicante di poter valutarne la tempestività ;
iii) il deferito non ha precisato se l’operatore telefonico rilascerebbe i tabulati in forma completo o soltanto con almeno tre cifre dei numeri oscurate, come accade di consueto, né ha precisato se la richiesta dei tabulati posso essere accolta dall’operatore nonostante che i fatti che ci occupano risalgono all’aprile 2017;
iv) in ogni caso, e si tratta di circostanza dirimente, il deferimento si fondo su prove testimoniali che rendono del tutto superfluo l’esame dei suddetti tabulati telefonici;
- sempre in via preliminare si deve respingere l’eccezione di incompetenza di questa Commissione Disciplinare in quanto, per consolidata giurisprudenza, la competenza della Commissione Disciplinare del S.T. si fonda sull’iscrizione del deferito negli albi o elenchi del settore tecnico, a prescindere dalla sua qualifica nell’organigramma societario, sicché, nella specie, non vi è dubbio che sussista la competenza di questa Commissione, essendo il Fortunato iscritto all’albo del S.T. come tecnico;
- nel merito, i fatti contestati risultano comprovati dalle testimonianze rese dai due ragazzi sentiti dalla Procura Federale, che devono considerarsi attendibili al pari della testimonianza resa dal Presidente Sorrentino che, a detto della stesso deferito, non avrebbe avuto motivo di rendere dichiarazioni non attendibili stante il "buonissimo rapporto" esistente tra i due (vedi audizione del deferito);
- tale attività di "proselitismo" posto in essere dal deferito si pone palesemente in contrasto con l’art. 40 , comma 3 (già art. 41 comma 3) del Regolamento del Settore Tecnico, che fa divieto ai tecnici "di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori ";
- peraltro, ai fini della quantificazione della sanzione, va tenuto in considerazione che i fatti imputati al deferito si circoscrivono a due soli episodi contestuali;
P.Q.M.
dichiara il sig. CLAUDIO FORTUNATO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 5