F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 144 del 20.02.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI e ALDO CORONA
Procedimento disciplinare o carico di LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI e ALDO CORONA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacco. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art 38, comma l delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, nella stagione sportiva 2017/18, a favore della società SS Vesna (Campionato Promozione Regionale Friuli - Girone B) non in costanza di tesseramento per svolgere attività per la società;
- considerato che il sig ALDO CORONA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto per molte gare attività di allenatore, nella stagione sportiva 2017/18, a favore della società SS Vesna (Campionato Promozione Regionale Friuli - Girone B) non in costanza di tesseramento per svolgere attività per la società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per entrambi la sanzione della squalifica per mesi sei.
Ritenuto che:
- quanto al deferito Gestro Cavagneri i fatti contestati risultano documentalmente comprovati esclusivamente con riferimento ad una gara;
- quanto al deferito Corona i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara i sig.ri LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e la sanzione con la squalifica per mesi uno e il sig. ALDO CORONA responsabile dell’addebito disciplinare contestato e la sanzione con la squalifica per mesi quattro.