F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 144 del 20.02.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI e ALDO CORONA

Procedimento disciplinare o carico di LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI e ALDO CORONA - Collegio della Commissione  Disciplinare  composto  da Taddei Elmi, Anastasio, Stacco. Durante  con  compiti di   segreteria.

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI è stato deferito per  rispondere  della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art 38, comma l delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, nella stagione sportiva 2017/18, a favore della società SS Vesna (Campionato Promozione Regionale  Friuli - Girone  B)  non in costanza  di tesseramento   per  svolgere  attività  per  la  società;

- considerato che il sig ALDO CORONA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto per molte gare attività di allenatore, nella stagione sportiva 2017/18, a favore della società SS Vesna (Campionato Promozione Regionale Friuli - Girone B) non in costanza di tesseramento  per svolgere attività per la società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per entrambi la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- quanto al deferito Gestro Cavagneri i fatti contestati risultano documentalmente comprovati esclusivamente con riferimento ad una gara;

- quanto al deferito Corona i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara i sig.ri LUIS ITALA GESTRO CAVAGNERI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e la sanzione con la squalifica per mesi uno e  il sig. ALDO CORONA responsabile  dell’addebito disciplinare contestato  e la  sanzione  con  la squalifica  per mesi quattro.

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