F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 22.03.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO BOCCHINI

Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO BOCCHINI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con  compiti  di   segretario.

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RICCARDO BOCCHINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art 23, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di tecnico per la società SSD Subasio (Campionato Eccellenza organizzato dal C.R. Umbro) pur non avendone titolo, nonché per quanto disposto dalla lettera c) del C.U. n. 84 del l2/8/2016 della L.N.D. e per non aver quindi provveduto al deposito dellaccordo economico sottoscritto con la società SSD Subasio unitamente alla richiesta di tesseramento per la stessa;

- esaminate  le memorie difensive  del 5/2/2019 e del l3/3/2019 e la relativa documentazione  allegata;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica  per mesi nove.

Ritenuto che:

- in forza della normativa federale vigente all’epoca dei fatti (C.U. n.84, punto c), L.N.D) è onere dell’allenatore interessato curare il deposito dell’accordo economico intervenuto con la società di appartenenza e della richiesta di tesseramento;

- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, l’allenatore aldilà delle informali assicurazioni che possa ricevere dalla società di appartenenza, è tenuto a munirsi del tesserino per poter accedere al campo di gioco in quanto solo il materiale possesso di tale tesserino è idoneo ad attestare il perfezionamento della procedura di tesseramento;

- nella fattispecie risulta che il deferito abbia partecipato in qualità di allenatore alle gare dell’ultimo parte della s/s 2016/17 per  la società SSD Subasio, senza darsi cura di verificare l’avvenuto perfezionamento del tesseramento e senza esser in possesso del relativo tesserino;

- alla luce di quanto sopra rilevato, sussiste pertanto la responsabilità del deferito in ordine alle violazioni contestate dalla Procura Federale;

- la condotta del deferito, ancorchè posta in essere in violazione dei principi dell’ordinamento federale, risulta tuttavia connotata da buona fede, di cui deve tenersi  conto  nella  determinazione  della sanzione, giacché i) lo stesso deferito ha sottoscritto il modulo di richiesta di emissione della tessera; ha pagato la quota d’iscrizione annua all’albo del Settore Tecnico il 9.2.2017; ha sottoscritto l’accordo tipo con la società SSD Subasio ; ii) la società  ha sempre   dichiarato di aver curato   la trasmissione della   predetta   documentazione   agli   uffici  competenti; iii) il   deferito   non   ha   mai   ricevuto   alcuna comunicazione  dal  competente  Comitato  Regionale  circa  il  rifiuto  di  detta  documentazione  e/o  la necessità  della  sua integrazione; iv)  il  deferito  è  stato  squalificato  dal  Giudice  sportivo  con  C.U. del 4.4.2017 senza che, in tale sede  venisse  rilevato  la mancanza  del tesseramento;

P.Q.M.

dichiara il sig. RICCARDO BOCCHINI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge La sanzione per giorni venti.

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