F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 22.03.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MORENO GIACCHETTI
Procedimento disciplinare a carico di MORENO GIACCHETTI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi. Scarfone. Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig MORENO GIACCHETTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis. comma l, del C.G.S. in relazione all’art 37. comma l, del Regolamento del Settore Tecnico per:
a) aver pattuito per più stagioni sportive con la società ASD San Sisto (Campionato Eccellenza C.R. Umbro) un premio tesseramento di € .5.400,00, inferiore dunque a quello dichiarato nella stagione sportiva 2016/17 al C.R. Umbro di € 7.500,00. Tutto ciò per mezzo di scritture private sottoscritte ed oggetto di un tacito rinnovo per la s/s 2016/17 difformi dai modelli normativamente previsti ed elusive degli accordi economici regolarmente depositati in Comitato;
b) avere davanti al Collegio Arbitrale disconosciuto le proprie firme apposte su alcune autocertificazioni di redditi da prestazioni sportive nonostante in sede di audizione il medesimo le avesse ammesse come fossero autentiche;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quindici (di cui nove per il primo capo d'incolpazione e sei per il secondo capo);
- valutate le argomentazioni difensive contenute nella memoria del 11.02.2019 .
Ritenuto che:
- la Procura Federale contesta al deferito, quanto al capo d’incolpazione sub a) di aver pattuito per la stagione sportiva 2016/ 2017, così come per le precedenti stagioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, un premio di tesseramento annuo di Euro 5.400, e dunque inferiore a quello dichiarato negli accordi economici depositati presso il Comitato Regionale (di Euro 7.500), attraverso due scritture private redatte nel 2013 regolanti i rapporti tra le parti fino alla stagione sportiva 2015/ 2016 rinnovatosi tacitamente anche per la stagione 2016/ 2017, che sarebbero sostitutive e perciò stesse elusive degli accordi economici "ufficiali";
in atti è presente la seguente documentazione rilevante ai fini del decidere :
1. scrittura privata (alla cui data è riportata solo l’anno 2013) sottoscritto dalla società e dal deferito;
2. scrittura privata senza data sottoscritta soltanto dal deferito;
3. n.2 autocertificazioni relative alla stagione 2015/2016;
4 . n. 9 autocertificazioni relative alla stagione 2016/ 2107 ;
5. accordo tipo per la stagione 2016/ 2017 regolarmente depositato;
- sulla base di tale documentazione richiamata si ritiene non provata la "discrasia " tra le scritture private e gli accordi "ufficiali " contestata dalla Procura Federale in relazione alle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 data che non risultano, dalla documentazione allegata al deferimento, gli "accordi economici regolarmente depositati in Comitato " il cui contenuto sarebbe difforme da quella delle due scritture private del 2013;
- solo in relazione alla stagione sportiva 2016/2017 vi è in atti la copia dell’accordo "ufficiale" di contenuto differente rispetto a quella delle scritture private del 2013 posto a base del lodo adottato dal Collegio Arbitrale nell’ambito della successiva contraversia insorta tra il deferito e la ASD San Sisto ;
- tuttavia anche in riferimento a tale stagione sportiva non sussiste la prova della contestata responsabilità del deferito, dal momento che la scrittura privata sottoscritta dalla società e dall’allenatore recante data incompleta fa riferimento ad accordi pluriennali validi fino al termine della stagione 2015/2016 e quindi divenuti inefficaci con riferimento alla stagione sportiva 2016/ 2017;
- né può ritenersi provato la eventuale rinnovazione tacito di tale scrittura privata anche per la stagione sportiva 2016/2017 attraverso le sottoscrizioni di autocertificazioni recanti importi diversi da quelli risultanti dall’accordo depositato, visto anche la contestazione mossa da uno dei due contraenti sul punto;
- così come deve considerarsi del tutto irrilevante ai fini disciplinari la sottoscrizione da porte del solo tesserato, dunque vincolante soltanto per lui e non anche per la società, di una scrittura privata che contiene una semplice dichiarazione unilaterale di riduzione di compensi ad esclusione dei casi di esonero, scrittura che come detto non produrrebbe alcun effetto nei confronti della società;
- peraltro, anche ad ammettere che le scritture private del 2013 si pongano in contrasto con il contenuto degli accordi ufficialmente depositati presso il Comitato , occorrerebbe comunque valutare se la sottoscrizione di tali scritture, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un intento elusivo (che nella specie pare da escludersi) assuma rilievo disciplinare, e al quesito sembra doversi dare risposta negativa, perlomeno con riferimento al caso di specie, data che la normativa federale (artt. 94 e 94 ter NOIF e art. 8 commi 8 e 9 CGS) vieta e sanziona gli accordi che prevedono importi superiori a quelli contenuti negli accordi ufficiali ritualmente depositati o superiori al tetto massimo previsto per ogni singola fattispecie, mentre nel caso che ci occupa saremmo in presenza di accordi di importo inferiore a quello indicato negli accordi ufficiali, senza un apparente intento elusivo;
- può quindi escludersi qualsiasi responsabilità del deferito con riferimento al primo capo di incolpazione;
- la Procura Federale contesta poi al deferito, quanto al capo d’incolpazione sub b) di aver disconosciuto innanzi al Collegio Arbitrale, in quanto "apocrife ", le firme opposte sui documenti nn. 4 e 5 allegati alla memoria difensiva della società ASD San Sisto relativi alle quietanze per la stagione sportiva 2015/2016, per poi riconoscerle come autentiche nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale;
- invero, con la memoria depositata al Collegio Arbitrale e datata 28.12.2017, il deferito ha disconosciuto, in quanto a suo dire mai firmato, la documentazione di cui ai predetti allegati nn. 4 e 5, mentre nel corso dell’audizione dell’ 8.10.2018 ha confermato che le firme opposte sui suddetti documenti erano sue, così come ha confermato essere le proprie anche le firme relative alle quietanze per la stagione sportiva 2016 /2017;
- il deferito, poi, nel corso dell’udienza del 18.3.2019 innanzi a questo Commissione Disciplinare, ha fornito un’ulteriore versione sostenendo che le firme apposte sulle quietanze relative alla stagione sportiva 2015/2016 (ovvero sugli allegati nn. 4 e 5) sono effettivamente sue ma che furono opposte su un foglio in bianco e riempito successivamente dalla società quanto all’indicazione degli importi, dichiarando inoltre di aver sottoscritto le quietanze relative alla stagione sportiva 201/2017 senza averne letto il contenuto;
- dal che si trae la prova della responsabilità del deferito in merito a questo capo di incolpazione;
- in conclusione, gli elementi sopra evidenziati consentono, complessivamente, di affermare la responsabilità del deferito in relazione soltanto al secondo capo di incolpazione, escludendo comunque l’asserito intento elusivo del deferito, tipico delle pattuizioni difformi contenenti somme superiori a quelle "ufficiali";
- alla luce delle "singolari" circostanze del caso concreto si ritiene tuttavia eccessivo la richiesta sanzionatorio della Procura Federale anche per il secondo capo di incolpazione;
P.Q.M.
dichiara il sig. MORENO GIACCHETTI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la squalifica per mesi uno.