F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 231 del 07.05.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di VITO LETIZIA

Procedimento disciplinare a carico di VITO LETIZIA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scmfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VITO LETIZIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 37 e 40, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella s/s 2017/18 benchè regolarmente tesserato per la società ASD Torre del Greco Futsal, ha svolto anche attività di allenatore in favore della ASD Massa Vesuvio senza essere regolarmente  tesserato per quest’ultima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- in via preliminare merita di essere accolta l’eccezione sollevata dalla Procura Federale relativamente alla tardività del deposito della memoria difensiva del 1.5.2019 e dei documenti ad essa allegati, considerando come termine ultimo non solo quella di sette giorni dal deferimento stabilito dal Regolamento S.T. ma anche -come da costante giurisprudenza della Commissione - quella di tre giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 29 C.G.S. CONI e dall’art.30, comma 10, C.G.S. FIGC;

- in ogni caso, la documentazione prodotta dal deferito, per quanto attiene al preteso viaggio in Germania del marzo 2018, non appare determinante, giacché non è sufficiente a dimostrare che tale viaggio sia stato effettivamente effettuato dal deferito;

- Unsupported image type.nel merito, dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale risulta  comprovato che La stesso il deferito, a partire da dicembre 2017, ha seguito sia gli allenamenti sia le gare ufficiali della società ASD Massa Vesuvio;

- da tale circostanza (specie da quella relativa alla presenza del deferito agli allenamenti della società presso la quale non era tesserato) emerge il ragionevole convincimento (v. Comunicato ufficiale della Corte federale d’Appello Figc del 3 maggio 2018, in ordine allo standard probatorio richiesto nei giudizi disciplinari) che il sig. Letizia non si sia limitato a una attività di mero spettatore, ma abbia impartito indicazioni tecniche ai giocatori;

- tale attività risulta chiaramente dalla testimonianza resa alla Procura Federale dal sig. Apicella , presidente della CUS Napoli , con riferimento alla gara del 24.3.2018;

- non può invece attribuirsi rilevanza alle dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Torre del Greco in quanto, vista la sua posizione di denunciante, avrebbero necessitato di un qualificato riscontro che in atti non è presente con riferimento alla partita di ritorno disputata, nell’anno 2018, dalla sua società con lASD Massa Vesuvio.

P.Q.M.

dichiara il sig. VITO LETIZIA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

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