F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 253 del 30.05.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RASSU

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RASSU - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con  compiti  di  segreteria .

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO RASSU è stato deferito

A) per rispondere della violazione di cui all’art .l bis, comma l, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 35 e 38, comma l delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per le società ASD Don Bosco Nulvi e ASD Monte Alma senza essere regolarmente tesserato per tali società;

B) per essersi tesserato nella stessa s.s. 2017/18 per le società U.S. Trinità ASD e ASD Monte Alma, in qualità di calciatore, pur essendo inserito in altri ruoli del Settore Tecnico della FIGC, senza aver richiesto la sospensione dall’albo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica  per mesi nove;

Ritenuto che:

- la violazione contestato al deferito sub A) non risulto sufficientemente comprovata;

- la violazione contestato sub B) risulta documentalmente comprovata nonché ammessa dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO RASSU responsabile delladdebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica  per tre mesi.

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