F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 259 del 06.06.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MARCO CAU
Procedimento disciplinare a carico di MARCO CAU - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacco. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MARCO CAU è stato deferito per rispondere:
a) della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5 del C.G.S., in relazione all’art 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33 del predetto Regolamento come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13.05.2018) per aver consentito al sig. Vocca Massimiliano, soggetto non tesserato per la società S.P.D. Tharros di svolgere di fatto il ruolo di allenatore al posto suo della squadra militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato;
b) della violazione di cui all’art. l bis, comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato davanti agli organi di Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento se non motivazioni pretestuose e non comprovate.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 8;
- valutate le argomentazioni difensive contenute nella memoria del 18.02.2019 ed allegati documenti .
Ritenuto che:
- Per il primo capo di incolpazione devono intendersi integralmente richiamate le considerazioni emerse nella decisione che ha riguardato Massimiliano Vocca e pertanto ritenersi non provati gli addebiti contestati al deferito.
- Per il secondo capo di incolpazione, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva si ricava che il tesserato non abbia mai inteso sottrarsi all’audizione richiesta dalla Procura e abbia sempre tempestivamente comunicato l’impossibilità di presenziare alle due convocazioni, giustificata da impedimenti lavorativi e da motivi di salute che non necessitavano di ulteriori riscontri probatori visto la disponibilità del Collaboratore incaricato a trovare un accordo su un’ulteriore data, cosa poi non verificatosi per decorrenza dei termini (come riferito nell’ultima comunicazione dal Collaboratore) .
P.Q.M.
dichiara il sig. MARCO CAU non responsabile degli addebiti disciplinari contestati.