F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 44 del 04.10.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE TOTARO
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE TOTARO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacco. Durante con compiti di segreteria .
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. GIUSEPPE TOTARO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione agli art. 37, comma l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art 23, comma 2 e 94 commi l e 2 delle NOIF per aver stipulato un accordo economico con la società ACD Olimpia Riccia avente ad oggetto un premio di € 500,00 in caso di raggiungimento dei play - off, pattuizione che secondo la Procura federale non è ammesso in ambito dilettantistico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.
Ritenuto che:
- questa Commissione è consapevole che secondo una prassi interpretativa il premio di tesseramento annuale dovrebbe essere predeterminato in misura fissa;
- tale prassi interpretativa non appare trovare fondamento nell’ordinamento federale, in quanto non si rinviene un divieto espresso di pattuire una parte del premio di tesseramento, nei limiti del massimale, in forma variabile ossia condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi;
- in particolare, né la norma richiamata nel deferimento (art. 94 NOIF) né oltre disposizioni riconducibili in generale ai rapporti tra società e allenatori vietano espressamente di pattuire un premio play off in ambito dilettantistico;
- tale divieto non può essere desumibile neanche dalla formulazione testuale del modella tipo di accordo economico attualmente in uso, visto che nella parte in cui si fa riferimento al premio di tesseramento nulla impone che tale premio possa essere pattuito soltanto in misura fissa e nulla vieta che possa prevedere anche una parte variabile legato al raggiungimento di un risultato sportivo pur sempre nei limiti del massimale previsto;
- anche con riferimento alle norme sottese agli accordi economici previsti per i calciatori dilettanti (art. 94 ter NOIF), sia in ambito maschile che femminile, può senz’altro affermarsi che non esiste alcun divieto di stipulare tali accordi prevedendo anche una parte variabile ricompresa nella voce relativa al premio di tesseramento;
- in ogni caso, pur in presenza del premio play off, l’accordo sottoscritto dal deferito con la società ACD Olimpia Riccia (cinquemila e cinquecento euro + cinquecento euro) non supera complessivamente i massimali previsti dal Comunicato Ufficiale 84 della LND del 12 agosto 2016 (pari a novemila euro) e risulta regolarmente depositato;
- nella specie, inoltre, la componente variabile del premio di tesseramento annuale appare proporzionato in relazione all’importo della componente fissa del medesimo premio
P.Q.M.
proscioglie il sig. GIUSEPPE TOTARO do ogni addebito .