F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 44 del 04.10.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FABIO CASCIOLI
Procedimento disciplinare a carico di FABIO CASCIOLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacco. Durante con compiti di segreteria .
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. FABIO CASCIOLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all’art. 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. l della LND del l/7/2015 al punto 4 per aver pattuito un premio di tesseramento , con la società ASD Chisola Calcio, di importo superiore a quello massimo per la categoria di appartenenza alla società suddetta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto a sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ;
- prive di pregio risultano le argomentazioni difensive espresse in udienza dalla difeso del deferito: invero dall’accordo economico versato in atti emerge che le parti hanno concordato un premio di tesseramento annuale di 6 mila euro che è superiore ai massimali stabiliti in relazione alla categoria di appartenenza e di cui al C.U. n. l della LND per la stagione sportiva 2015/2016;
- la circostanza che nel suddetto accordo si affermi che la cifra di 6 mila euro sia comprensivo anche del "rimborso spese sostenute dal medesimo per raggiungere la sede degli allenamenti (carburanti e pedaggi, tangenziali e/ o autostradali compresi) " non consente di ritenere rispettato il massimale previsto in relazione al premio di tesseramento;
- infatti, il modello di accordo predisposto dalla LND, cui le società e tesserati devono attenersi, prevede una chiara distinzione tra il premio di tesseramento e il rimborso spese, con l’evidente fine di evitare accordi elusivi dei limiti stabiliti in relazione al premio di tesseramento, includendo "a forfait " e senza necessità di una relativa analitica documentazione, anche presunti rimborsi non meglio specificati, la cui previsione invece deve essere tenuta distinta dal premio di tesseramento
P.Q.M.
dichiara il sig. FABIO CASCIOLI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.