F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 52 del 29.10.20218 – Procedimento disciplinare a carico di RENATO SCARPELLINO

Procedimento disciplinare a carico di RENATO SCARPELLINO - Collegio della Commissione Disciplinare  composto  da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con  compiti  di segreteria.

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RENATO SCARPELLINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, del C.G.S. perché in una comunicazione scritta inviata al Procuratore Generale della Sport al Presidente del CONI ed al Commissario Straordinario della FIGC, ha espresso rilievi gravemente offensivi nei confronti del Procuratore Federale della FIGC e del Procuratore Federale aggiunto rispettivamente dottor Giuseppe Pecoraro ed avv. Antonella Arpini, prospettando dubbi sul loro operato e sulla loro imparzialità e correttezza nell’ambito di un procedimento disciplinare nonché laccusa grave di aver agito per occultare fatti aventi rilievo penale e disciplinare, senza fornire elementi validi o sostegno delle proprie affermazioni;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica  per un anno;

- esaminate le memorie difensive del deferito, ivi compreso quella, irrituale e di tutto evidenza tardiva, del 25.10.2018 delle ore 17.18 con cui il patrocinio del deferito chiede "La riapertura delle indagini [...] per la conseguente condanna della Salernitana al pagamento delle quote contributive e delle spese legali".

Ritenuto che :

- questa Commissione è di tutto evidenza carente di competenza e di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna della Salernitana;

- le dichiarazioni del deferito contenute nella lettera del 5.2.2018 indirizzato al Presidente del CONI, al Procuratore Generale dello sport e al Commissario della FIGC risultano oggettivamente gravi e lesive dell’immagine della Procura Federale;

- tali dichiarazioni superano il limite del diritto di critico in quanto offensive e sprovviste di qualsiasi riscontro oggettivo;

P.Q.M.

dichiara il sig. RENATO SCARPELLINO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica per un anno.

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