F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 98 del 07.12.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FERDINADO COLETTA – OLINTO NEGRI – GIUSEPPE PALANGIO –ANTONIO COLAIANNI

Procedimento disciplinare a carico di FERDINADO COLETTA - OLINTO NEGRI - GIUSEPPE PALANGIO –ANTONIO COLAIANNI- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante  con  compiti  di   segreteria .

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FERDINADO COLETTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui allart. l bis, comma l, del C.G.S. e dell’art 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art 23, comma 2, delle NOIF, nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD U.S. Fornelli in assenza di tesseramento con la suddetta società;

nonché per la violazione dell’art. l bis, comma 3, del CGS per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale senza addurre giustificazione che integrasse un valido ed assoluto impedimento;

- considerato che il sig. OLINTO NEGRI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma  l, del C.G.S. e dell’art 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico  e dell’art 23, comma 2, delle NOIF nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Pozzilli 1967 in assenza di tesseramento con la suddetta società;

- considerato che il sig. GIUSEPPE PALANGIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l , del C.G.S. e dell’art 37, comma l , del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art 23, comma 2, delle NOIF nonché dellart 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Atletico San Pietro in Valle in assenza di tesseramento con la suddetta società ; nonché per la violazione dell’art. 39, lettera E, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito ai sigg. Di Nezzo Giuseppe e Terriaco Franco (persone non abilitate e prive di qualifica) di svolgere l’attività di allenatore per la predetta società iscritto al campionato di  Prima categoria girone B in Molise;

- considerato che il sig. ANTONIO COLAIANNI è stato deferito per rispondere della violazione di cui allart. l bis, comma l , del C.G .S. e dell’art  37, comma l , del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 23, comma 2, delle NOIF nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver  svolto  nella  s/s  2016/17 attività di allenatore della società ASD San Pietro Avellana in assenza di tesseramento con la suddetta società; nonché per la  violazione  dell’art. l  bis, comma  3, del  CGS  per  non  essersi presentato  innanzi al Collaboratore della Procura Federale  senza  addurre  giustificazione  che  integrasse  un  valido  ed assoluto  impedimento.

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della  Procura  Federale  che  ha  chiesto  la  sanzione  della squalifica per mesi sette per FERDINADO COLETTA  e ANTONIO COLAIANNI e mesi sei per OLINTO NEGRI e GIUSEPPE PALANGIO ;

Ritenuto che:

- i fatti, per tutti i suddetti deferiti, sono comprovati;

P.Q.M.

Dichiara rispettivamente i signori. FERDINADO COLETTA e ANTONIO COLAIANNI responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza , infligge loro la sanzione della squalifica per cinque mesi; i signori OLINTO NEGRI e GIUSEPPE PALANGIO responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della squalifica per quattro mesi.

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