F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 98 del 07.12.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FERDINADO COLETTA – OLINTO NEGRI – GIUSEPPE PALANGIO –ANTONIO COLAIANNI
Procedimento disciplinare a carico di FERDINADO COLETTA - OLINTO NEGRI - GIUSEPPE PALANGIO –ANTONIO COLAIANNI- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria .
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. FERDINADO COLETTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del C.G.S. e dell’art 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art 23, comma 2, delle NOIF, nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD U.S. Fornelli in assenza di tesseramento con la suddetta società;
nonché per la violazione dell’art. l bis, comma 3, del CGS per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale senza addurre giustificazione che integrasse un valido ed assoluto impedimento;
- considerato che il sig. OLINTO NEGRI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del C.G.S. e dell’art 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art 23, comma 2, delle NOIF nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Pozzilli 1967 in assenza di tesseramento con la suddetta società;
- considerato che il sig. GIUSEPPE PALANGIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l , del C.G.S. e dell’art 37, comma l , del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art 23, comma 2, delle NOIF nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Atletico San Pietro in Valle in assenza di tesseramento con la suddetta società ; nonché per la violazione dell’art. 39, lettera E, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito ai sigg. Di Nezzo Giuseppe e Terriaco Franco (persone non abilitate e prive di qualifica) di svolgere l’attività di allenatore per la predetta società iscritto al campionato di Prima categoria girone B in Molise;
- considerato che il sig. ANTONIO COLAIANNI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l , del C.G .S. e dell’art 37, comma l , del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 23, comma 2, delle NOIF nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di allenatore della società ASD San Pietro Avellana in assenza di tesseramento con la suddetta società; nonché per la violazione dell’art. l bis, comma 3, del CGS per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale senza addurre giustificazione che integrasse un valido ed assoluto impedimento.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sette per FERDINADO COLETTA e ANTONIO COLAIANNI e mesi sei per OLINTO NEGRI e GIUSEPPE PALANGIO ;
Ritenuto che:
- i fatti, per tutti i suddetti deferiti, sono comprovati;
P.Q.M.
Dichiara rispettivamente i signori. FERDINADO COLETTA e ANTONIO COLAIANNI responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza , infligge loro la sanzione della squalifica per cinque mesi; i signori OLINTO NEGRI e GIUSEPPE PALANGIO responsabili degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della squalifica per quattro mesi.