F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 98 del 07.12.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO MERONI

Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO MERONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto  da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con  compiti  dsegreteria.

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIANCARLO MERONI è stato  deferito  per  rispondere  della  violazione  di  cui all’art. l  bis, comma  l , del C.G.S., in relazione all’art. 37, comma l   e 4l , comma  3, del  Regolamento  del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo nella s/s 2017/18, ancorché non tesserato, e attività di trasferimento o collocamento di giovani calciatrici in favore della società SSD Pro Sesto Srl;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione  della squalifica per mesi cinque;

- sentiti alla udienza del 3 dicembre 2018 il difensore del deferito e il deferito medesimo ;

Ritenuto che:

- la difesa del deferito ha sollevato per la prima volto con le note difensive acquisite al verbale delludienza dibattimentale del 3 dicembre 2018 eccezione di improcedibilità del giudizio, sia in ragione del fatto che la Procura Federale non avrebbe tempestivamente iscritto la notizia di illecito nel registro dei procedimenti, sia in quanto la Procura Federale non avrebbe promosso l’azione disciplinare nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per laudizione o per la presentazione della memoria concessa con lavviso di conclusione delle indagini;

- questa  Commissione  o maggioranza  dei componenti  del Collegio - ritiene che tale eccezione  sia da qualificarsi quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, in quanto con essa si fa valere la decadenza della Procura Federale dal potere sanzionatorio per il decorso dei termini procedimentali, posti nell’interesse  del deferito, sicché spetta al medesimo, che lamenti la violazione di tali termini e dunque del proprio diritto di difesa , sollevare tempestivamente  detta eccezione;

- di conseguenza, l’eccezione in questione, anche a non voler considerare il termine di 7 giorni dal deferimento previsto per il deposito delle memorie difensive dall’art. 38, comma 4, Regolamento S.T., avrebbe comunque dovuto essere sollevato quanto meno entro il termine di 3 giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 30, comma 10, CGS , applicabile analogicamente ai procedimenti davanti a questa Commissione e di maggior favore per il deferito;

- il rispetto di tale termine è funzionale a garantire il diritto di difesa della Procura Federale e il giusto processo, inteso come processo che garantisce i principi della parità delle parti e della pienezza del contraddittorio;

- il necessario rispetto dei suddetti principi impone di ritenere che la memoria da depositare 3 giorni prima dell’udienza costituisco quindi l’ultimo momento utile per integrare il thema  decidendum  con nuove eccezioni in senso stretto e con l’allegazione di fatti estintivi volti a paralizzare il potere sanzionatorio della Procura Federale, nel mentre l’udienza dibattimentale sia deputata esclusivamente allesplicazione degli argomenti difensivi a sostegno delle domande e delle eccezioni già proposte;

- a conforto di tale conclusione si pongono anche la previsione dell’art. 35, comma 4, CGS, secondo cui i procedimenti si svolgono sulla  base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, nonché  la  circostanza  che  le  eccezioni  rilevabili d’ufficio, come  quella  di  estinzione  del giudizio disciplinare ex art. 34 bis, comma 4, CGS, sono espressamente qualificate come tali dal Codice;

- pertanto leccezione di improcedibilità sollevato dalla difesa del deferito non può essere esaminata perché proposta per la prima volta all’udienza dibattimentale;

- nel merito, la condotta contestata risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito, che ha riferito alla Procura Federale - e non ha successivamente smentito nel corso del giudizio - di aver preso contatto con calciatrici alla scopo di farle tesserare per la Pro Sesto, a niente rilevando che alcune delle ragazze da lui contattate non siano risultate in attività e che la sua iniziativa non abbia avuto buon fine

P.Q.M.

dichiara il sig. GIANCARLO MERONI responsabile  dell’addebito disciplinare   contestato edi conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

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