F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 114 del 31.10.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI

Procedimento disciplinare a carico di BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi,  Scarfone  (Relatore),  Anastasio. Durante  con compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. BIAGIO SAVARESE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S.,(art. 4, comma l, del vigente in qualità CGS) nonché dell'art 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché redigeva e predisponeva una nota datata 8.5.2019 che conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento­ conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC -con una sanzione per lo stesso di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota il deferito esprimeva poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici (indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinata una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

Chiedeva poi al sig. Giuliano Ragonesi di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 10.5.2019.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per centoventi giorni;

- considerato che il sig. GIULIANO RAGONESI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S.,(art. 4 del vigente CGS) nonché art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché inviava copia della nota suddetta con mail datata 10.5.2019, dalla propria casella di posta elettronica, il testo della comunicazione a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui il Presidente dell'AIAC. La copia della nota del deferito Biagio Savarese conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento- conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC -con una sanzione per lo stesso Savarese di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota inoltre venivano espressi poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici ( indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinata una ricostruzione strumentale della realtà e che

altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura  Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sessanta giorni;

- Riservate le motivazioni.

P.Q.M.

dichiara il sig. BIAGIO SAVARESE responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per cento giorni.

dichiara il sig. GIULIANO RAGONESI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per venti giorni.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it