F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 5 del 08.07.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di FABRIZIO ALIMONTI e PIETRO DI PROSPERO
Procedimento disciplinare o carico di FABRIZIO ALIMONTI e PIETRO DI PROSPERO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria .
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico;
- considerato che il sig. FABRIZIO ALIMONTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 38, commi l e 5, delle NOIF nonché in relazione all'art. 37, commi l e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18, per una-due settimane, attività di allenatore per la società GS Pizzoli privo di regolare tesseramento;
- considerato che il sig. PIETRO DI PROSPERO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 37, commi l e 3, del suddetto Regolamento, per aver svolto per almeno un mese nella stagione sportivo 2017/18 attività di allenatore per la società GS Pizzoli privo di qualifica di allenatore dilettante , nonché per aver svolto attività di massaggiatore in alcune gare svolte dalla suddetta società, privo di tesseramento e senza aver richiesto preventivo autorizzazione di sospensione al Settore Tecnico ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi sei ad Alimonti e mesi nove o Prosperi.
Ritenuto che:
- per quanto riguardo il sig. Fabrizio Alimonti dagli atti risulta che egli non era tesserato ed ha svolto attività di allenatore per una o due settimane; di conseguenza è da escludersi che lo stesso abbia svolto attività di prestanome dal momento che tale addebito presuppone il tesseramento e il mancato svolgimento di attività di allenatore , nel mentre risulta comprovato l’addebito consistente nel aver svolto attività di allenatore in assenza di regolare tesseramento;
- per quanto riguardo il sig. Pietro Di Prospero la sua attività di allenatore e di massaggiatore risulta comprovata da due distinte di gare e dalla testimonianza del calciatore Alessandro Holzknecht;
P.Q.M.
dichiaro il sig. FABRIZIO ALIMONTI responsabile dell’addebito disciplinare contestato nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi uno e il sig. PIETRO DI PROSPERO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.