F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 5 del 08.07.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di ROBERTO DE SANCTIS – MARCO BUCCI – EMILIO DI CRISTINZI – LAMBERTO ODDIS – NICOLINO DI TULLIO
Procedimento disciplinare o carico di ROBERTO DE SANCTIS - MARCO BUCCI – EMILIO DI CRISTINZI – LAMBERTO ODDIS – NICOLINO DI TULLIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ROBERTO DE SANCTIS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commo l, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art 17, commi 3 e 4, in riferimento all’art. 38, comma l, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s 2015/17 ;
a) assunto la qualifica di presidente della ASD Football Venafro senza aver chiesto la necessaria sospensione dall’albo del Settore Tecnico ed in assenza di qualsiasi tesseramento con detta società ;
b) aver comunque svolto attività tecnica per la suddetta società nella s.s.2015/l7 (Campionato Allievi Regionali Molise) seppur non in costanza di tesseramento con tale società;
c) aver comunque svolto attività tecnica per la suddetto società nella s.s.2015/l7 (Campionato Giovanissimi Regionali Molise) seppur non in costanza di tesseramento con tale società ;
b) aver omesso il pagamento delle quote annuali per ben 5 stagioni sportive;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- considerato che il sig. MARCO BUCCI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma l, e 23, comma 2, delle NOIF. ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato giovanissimi Regionali Molise) a favore della società ASD Pro Calcio Castel di Sangro in assenza di tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ;
- considerato che il sig. EMILIO DI CRISTINZI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma l, e 23, commo 2, delle NOIF. ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato Allievi Regionali Regionali Molise) a favore della società ASD Boys Roccaravindola in assenza di tesseramento con la stessa ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
Ritenuto che:
- i fatti risultano ammessi e confermati dal deferito con riferimento a soli due incontri di inizio stagione;
- considerato che il sig. LAMBERTO ODDIS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commo l, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico , nonché all’art. 17, commi 3 e 4, in riferimento all’art, 38, commo l, e 23, commo 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagioni sportive 2016/17:
a) assunto la qualifica di presidente della ASD Pro Calcio Castel di Sangro senza aver chiesto la necessaria sospensione dall’albo del Settore Tecnico ed in assenza di qualsiasi tesseramento con detta società;
b) aver conferito nelle stagioni sportive 2016/17 e successivo l’incarico di tecnico al sig. Antonio di Nenno per la suddetta società nella stagioni sportive 2016/17 (Campionato Allievi Regionali Molise) seppur il medesimo fosse sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque ;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dallo stesso deferito;
- considerato che il sig. NICOLINO DI TULLIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico , nonché all’art. 38, comma l, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato Allievi Regionali Molise) a favore della società Polisportiva Kalena l924 in assenza di tesseramento con la stessa.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro ;
Ritenuto che:
- i fatti risultano confermati dalle dichiarazioni rese dal deferito dinanzi alla Procura Federale e nella memoria difensiva, dalle quali, seppure in modo confuso e contraddittorio , emerge che il deferito abbia svolto attività di allenatore anche nei mesi da settembre a dicembre 2015 , in particolare sedendosi in panchina durante le partite ufficiali e dirigendo la squadra , essendo indimostrato e comunque irrilevante il fatto che nello svolgere tale attività seguisse indicazioni "preventivamente decise " dal soggetto all'epoca "regolarmente tesserato con lo ASD Polisportiva Kalena l924, in qualità di tecnico ".
P.Q.M.
dichiaro il sig. ROBERTO DE SANCTIS responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei;
dichiaro il sig. MARCO BUCCI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre;
dichiaro il sig. EMILIO DI CRISTINZI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per un mese;
dichiaro il sig. LAMBERTO ODDIS responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro;
dichiaro il sig. NICOLINO DI TULLIO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge lo sanzione della squalifica per mesi tre.
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