F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 63 del 09.09.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di SIMONE SERRA

Procedimento disciplinare a carico  di SIMONE SERRA- Collegio della Commissione Disciplinare composto  da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con  compiti  di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SIMONE SERRA è stato deferito per rispondere:

A) della violazione di cui all'art. l bis, comma l , del C.G.S., in relazione all’art. 37, comma l , del Regolamento del Settore Tecnico , in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1/2017 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, perché senza autorizzazione né nulla osta della società di appartenenza la ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 coinvolgeva alcuni giovani calciatori del 2005 e

Del 2007 in raduni/provini tenutisi nel mese di giugno 2018;

B) in relazione agli artt. 37, comma l e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo ed attività finalizzata al trasferimento e al collocamento di alcuni calciatori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto  la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminate le argomentazioni difensive del deferito;

Ritenuto che:

- risulta comprovato nonché ammesso dal deferito lo svolgimento di una partita, alla presenza del Sig. Sena, nel mese di giugno 2018 presso la struttura di pertinenza della Felsina, alla quale hanno partecipato anche giocatori tesserati per altre società, senza lautorizzazione della FIGC e senza il nulla osta delle società di appartenenza : il che è sufficiente a ritenere violata la norma disciplinare;

- al contrario, non risulta sufficientemente provata l'attività di proselitismo visto che, a fronte di una isolata testimonianza in tal senso, ve  ne sono numerose altre che negano un intervento diretto dell'allenatore volto a coinvolgere i giocatori delle altre società. Né possono condurre ad una diversa conclusione gli screenshot allegati all’esposto della ASD Ghepard, dal momento che ne risulta incerta la loro provenienza, lautenticità dei contenuti e l’effettiva riconducibilità al Sig. Sena;

P.Q.M.

dichiara il sig. SIMONE SERRA responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub A) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

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