F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 63 del 09.09.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a di ETTORE CARRACINO, GIANMARCO DI GIUSEPPE e FABIO OGGIONI
Procedimento disciplinare a di ETTORE CARRACINO, GIANMARCO DI GIUSEPPE e FABIO OGGIONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ETTORE CARRACINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l , del C.G.S., in relazione agli artt. 37 e 39 lett. D e DA, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra ASD Casolana, stagione sportiva 2018/19 , consentendo che le funzioni di fatto di allenatore fossero svolte dal sig. Gianmarco di Giuseppe;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- considerato che il sig. GIANMARCO DI GIUSEPPE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l , del C.G.S., in relazione agli artt. 19, 25, 37 e 39 lett. D e DA, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto - con la sola abilitazione di allenatore dilettante ed in assenza dunque della prescritta abilitazione - la conduzione tecnica della squadra ASD Casolana, nella stagione sportiva 2018/219;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- considerato che il sig. FABIO OGGIONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, 25, 29 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto - con la sola abilitazione di allenatore dilettante ed in assenza dunque della prescritta abilitazione - mansioni di preparatore atletico e allenatore in seconda della prima squadra ASD Casolana, nella stagione sportiva 2018/19;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi cinque.
Ritenuto che i fatti sono documentalmente comprovati;
P.Q.M.
il sig. ETTORE CARRACINO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei;
il sig. GIANMARCO DI GIUSEPPE responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di
conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei;
FABIO OGGIONI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.