F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2016/2017 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 255 del 10.05.2017 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MIRKO CIVETTINI

Procedimento disciplinare a carico di MIRKO CIVETTINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

-    considerato che il sig. MIRKO CIVETTINI è stato deferito per rispondere della   violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, e art.  41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2015/16 attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di calciatori poi, verificatasi a favore della società ASD Sacco S. Giorgio nella stagione sportiva successiva, cioè 2016/17;

-   per rispondere della   violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, e art.  34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle NOIF perché sta svolgendo nella stagione sportiva 2016/17 l’attività di tecnico per la squadra Under 21 calcio a cinque della società ASD Sacco S. Giorgio senza esserne regolarmente tesserato;

-   valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto.

     Ritenuto che:

-   deve preliminarmente respingersi l’eccezione di carenza di giurisdizione in quanto il deferito pur non essendo tesserato per alcuna società risulta iscritto all’albo del Settore Tecnico e ciò, secondo la costante giurisprudenza, è sufficiente a fondare la giurisdizione di questa Commissione;

-   nel merito non risulta comprovata con sufficiente grado di certezza l’attività di proselitismo contestata al deferito, mentre risulta ampiamente comprovata l’attività di natura tecnica prestata per la ASD Sacco San Giorgio nella stagione sportiva 2016/17 in assenza di tesseramento  (cfr. non solo le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del deferito ma altresì le dichiarazioni rese dal sig. Peroni Claudio, Dirigente della società, dal Direttore Sportivo Vito Lorenzini  e dal giocatore Andrea Roveda);

P.Q.M.

dichiara il sig. MIRKO CIVETTINI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi.

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