F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 69 del 18.09.2017 – Delibera- Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MORGIA

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MORGIA- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. MASSIMO MORGIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, e dell'art. 5, comma l, del CGS per avere nel corso di una conferenza stampa riportata su siti web e su organi di stampa, espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’avv. Angelo Antonio Ranucci, Amministratore Unico e legale rappresentante della società l'Aquila Calcio 1927 srl, con le seguenti espressioni "dopo esser venuto qui credendo a persone pulite mi sono ritrovato con dei lestofanti già presenti nella gestione del calcio scommesse" e poi ribadiva "speravo di trovare persone pulite ma ho invece trovato dei lestofanti qui ci sono due società, in una Ranucci ha cambiato le carte in tavola in un'altra- molto più influente economicamente e con gestione di risorse economiche- operavano Ranucci e il Dg Aureli";

- valutate le argomentazioni  accusatorie della Procura Federale  che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre ed € 5.000,00 di ammenda;

- esaminata la memoria difensiva del 12.9.2017 dell’avv. Chiacchio;

Ritenuto che:

- deve in via preliminare respingersi l’eccezione di estinzione del procedimento, tenuto conto che come affermato anche dal Collegio di Garanzia del Coni (quarta sez. decisione n. 34/2017) il termine di 90 giorni è sospeso nel periodo feriale (1/31 agosto),

- nel merito, l’espressione "lestofanti" utilizzata dal deferito non si riferisce in modo esplicito a persone determinate;

- è fatto notorio che la società Aquila Calciol927 sia stata coinvolta in procedimenti aventi ad oggetto il "Calcio scommesse";

- ciò nonostante l’espressione "lestofanti" travalica i limiti deontologici di  correttezza e probità che  devono ispirare il comportamento di  tutti i soggetti tesserati;

- ai sensi dell’art. 5, comma 5, del CGS  la sanzione pecuniaria è applicabile solo a tesserati della sfera professionistica;

P.Q.M.

dichiara  il  sig.  MASSIMO  MORGIA  responsabile  dell’addebito  disciplinare  che  è  stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di un mese.

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