F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 69 del 18.09.2017 – Delibera- Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO NISTRI
Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO NISTRI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio e Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. MASSIMO NISTRI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, del CGS in relazione agli articoli 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma4, delle NOIF perché ha prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2015/16 la doppia attività di allenatore delle squadre minori della società ASD Vaianese Impavida Vernio nonché a partire dal 5/5/2016 attività dirigenziale (Vice Presidente) presso la società ASD Valbisenzio Calcio Academy.
Successivamente nella stagione sportiva 2016/17 lo stesso è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione agli articoli 38, comma l, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori per la società ASD Valbisenzio Academy, atti di cui è fatto divieto tassativo ai sensi delle norme richiamate;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- esaminata la memoria difensiva del21.06.2017.
Ritenuto che:
- il deferito deve essere prosciolto dalla accusa di "doppia attività" in quanto la società ASD Valbisenzio Calcio Academy si è affiliata alla FIGC solo in data 27.07.2017 ossia nella s/s 2017/18 di tal chè non può configurarsi l’ipotesi di doppia attività nella stagione 2016/17;
- diversamente, risulta comprovata dalle dichiarazioni del sig.Antonio Santini nonché ammessa in sede di audizione dallo stesso Nistri l’attività volta al reclutamento di giovani calciatori per la società Valbisenzio Calcio Academy; attività questa che era preclusa in quanto tecnico iscritto all’Albo del Settore;
P.Q.M.
dichiara il sig. MASSIMO NISTRI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.