F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 138 del 11.11.2019 – Delibera – (TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM UFF. N 114 (S.S. 201912020)- RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2019) Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE NAPOLETANO

(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM  UFF. N  114 (S.S. 201912020)- RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2019)

 

Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE NAPOLETANO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. PASQUALE NAPOLETANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 5 del C.G.S previgente, in relazione agli artt. 17, comma 4, ed artt. 33 e 37 comma l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonchè dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver omesso il pagamento delle quote di tesseramento per due stagioni consecutive e per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018119 per la società ASD Città di Anagni Calcio benché privo di tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato, nonchè dallo stesso deferito ammesso in sede di audizione personale  resa  in  data 4.4.2019  innanzi  alla Procura  Federale,   che il  Sig, Napoletano  ha  svolto

attività senza il necessario tesseramento, negato dal Settore  Tecnico  a  causa  del  mancato pagamento  delle  quote  di  iscrizione  relative  alle  due  precedenti   stagioni  sportive,  pagamento

avvenuto  soltanto  il  giorno  5.4.2019,  cioè  il  giorno  successivo  alla  sua  audizione  nella  quale,

evidentemente , prendeva atto della violazione commessa

P.Q.M.

dichiara il sig. PASQUALE NAPOLETANO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sette.

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