F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 138 del 11.11.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO D’AMICO

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO D'AMICO - Collegio della Commissione Disciplinare composto  da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALESSANDRO  D'AMICO  è  stato  deferito  per  rispondere  della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 34 e 35, del Regolamento della LND, all'art 8.7 del C.U. n. l, nonché all'art 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed anche all'art. 63 delle NOIF per aver (a) organizzato per la società ASD Mistral Gaeta un incontro amichevole con una squadra del Nebraska in data 14.6.2018, con arbitri non autorizzati dall'AIA e senza aver preventivamente  informato il Comitato Regionale di  appartenenza.  Altresì  (b)  per  aver  violato  l'art  22,  comma  l,  del  CGS  in  quanto  sebbene

convocato dal Collaboratore della Procura Federale non si è presentato senza peraltro  addurre nessuna giustificazione al riguardo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto complessivi di cui mesi sei per il capo sub a) e mesi due per il capo sub b);

- esaminate le argomentazioni  difensive del deferito ed in particolare la memoria del  15.lO.2019;

Ritenuto che:

- deve respingersi l’eccezione preliminare di incompetenza  sollevata  dal  Sig.  D'Amico  nei confronti di questa Commissione ex artt. 4, 38 e 39 del Regolamento  del Settore Tecnico, dato che il deferito risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e non può dunque assumere alcuna rilevanza la circostanza che, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, il medesimo fosse tesserato come dirigente (e non come allenatore) della società ASD Pro Calcio Terracina;

- nel merito, non si ritiene sufficientemente provato l'addebito di cui al primo capo di incolpazione (sub a) in quanto dal materiale acquisito dalla Procura Federale emerge che il deferito si è limitato a mettere in contatto la squadra del Nebraska e quella della A.S.D. Vigor Gaeta (ovvero della Juniores Mistral Città di Gaeta) ed è rimasto estraneo all'organizzazione e svolgimento dell'incontro amichevole del 15.10.2019 che si è invece tenuto su iniziativa della Vigor (il cui Presidente ha richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il campo comunale "Riciniello") ed alla presenza e con il coordinamento dei soli rappresentanti della Mistral (il Presidente Ciccarello ed i dirigenti Turrini e Miccolo);

- è invece fondato l’addebito di cui al secondo capo di incolpazione (sub b) posto che risulta documentalmente comprovato che il Sig. D'Amico è stato regolarmente convocato e non si è presentato all'audizione disposta dalla Procura Federale per il 15.5.2019; mentre il deferito non ha dimostrato il fondamento di alcuna delle ragioni addotte per giustificare la mancata comparizione, non avendo fornito alcuna prova documentale e/o testimoniale né del "guasto al  computer"  che avrebbe impedito l'invio dell'email  contenente  la richiesta  di rinvio  dell'audizione  del  15.5.2019 che è stata trasmessa alla Procura Federale solo il successivo 20.5.2019; né del fatto che il medesimo, in data 15.5.2019, si sarebbe recato presso gli uffici della Procura di Via Campania a Roma per sottoporsi all'audizione, arrivando "tardi" per "problemi di traffico"  quando  "il collaboratore della Procura aveva già lasciato lo stabile".

P.Q.M.

dichiara il Sig. ALESSANDRO D'AMICO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it