F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 138 del 11.11.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE PASSERINI

Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE PASSERINI - Collegio della Commissione Disciplinare composto  da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GABRIELE PASSERINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma l, e 40, comma l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l'art. 38, comma l delle NOIF per aver svolto attività di preparatore di portieri per la SSD Green Club nel corso della s.s. 2017/2018 benché tesserato per la società Ottavia, nonché per svolto nel corso della s.s. 2018119 - benché tesserato con la società ASD S. Maria della Mole -l'attività di match analyst in favore della società Monterosi FC SSD senza essere tesserato per quest'ultima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura  Federale che ha  chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- le circostanze di fatto contestate al deferito in relazione sia alla s.s. 2017/18, sia alla s.s. 2018/19, risultano documentalmente comprovate ed ammesse dal deferito;

la responsabilità del deferito non è esclusa né dal fatto che la collaborazione con la SSD Green Club sia stata saltuaria e non si sia svolta in costanza di tesseramento per l'Ottavia; né dal fatto che l'attività di match analyst svolta in favore della Monterosi FC SSD non sarebbe un'attività sportiva bensì un'attività economica professionale, senza obbligo di tesseramento, che il deferito avrebbe reso in favore direttamente dell'allenatore e non in favore di detta società;

- al riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento secondo cui il cd. divieto di doppia attività riguarda qualsiasi attività svolta, nella stessa stagione sportiva, in favore di società diversa da quella per la quale si è tesserati (ed anche indipendentemente dal tesseramento)  e  dunque colpisce anche le attività poste in essere nella specie dal deferito, a nulla rilevando che l'attività di match analyst sia da considerarsi attività "non sportiva" né che l'attività per il Green Club si sia svolta in mesi non coincidenti con quelli del tesseramento per altra società, dato che il divieto in questione non presuppone la "contemporaneità" delle due attività, ma esclusivamente che queste siano poste in essere nella stessa stagione sportiva; né vale a escludere la responsabilità il fatto che l'attività di match analyst sia stata resa in favore dell'allenatore, dal momento che si tratta comunque di attività destinata a vantaggio della società e dunque vietata, potendosi altrimenti facilmente eludere il divieto in oggetto.

P.Q.M.

dichiara il sig. GABRIELE PASSERINI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi sei.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it