F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 138 del 11.11.2019 – Delibera – “Procedimento disciplinare a carico di BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI

"Procedimento disciplinare a carico  di  BIAGIO  SAVARESE  e  GIULIANO  RAGONESI Collegio della Commissione Disciplinare composto  da  Taddei  Elmi,  Scarfone  (Relatore) Anastasio.  Durante  con  compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. BIAGIO SAVARESE è stato deferito per rispondere  della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S.,(art. 4, comma l, del vigente in qualità CGS) nonché dell'art 37 del Regolamento del  Settore Tecnico  perché redigeva e predisponeva una nota datata 8.5.2019 che conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento- conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC- con una sanzione per lo stesso di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota il deferito esprimeva poi giudizi lesivi della della professionalità e della correttezza di altri tecnici (indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinata una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

Chiedeva poi al sig. Giuliano Ragonesi di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 10.5.2019.

- considerato che il sig. GIULIANO RAGONESI è stato deferito per rispondere della violazione di  cui  all'art.  l  bis,  commi  l  e 2, del  C.G.S. (art. 4  del vigente  CGS) nonché  art. 37 del Regolamento  del  Settore Tecnico  perché  inviava  copia  della  nota  suddetta  con mail  datata 10.5.2019, dalla propria casella di posta elettronica, il testo della comunicazione  a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui il Presidente dell'AIAC.  La copia della nota del deferito Biagio Savarese conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento- conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC- con una sanzione per lo stesso Savarese di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota inoltre venivano espressi poi giudizi lesivi  della professionalità e della correttezza di altri tecnici ( indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinata una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha richiesto la sanzione della squalifica di 60 giorni per il Sig. Giuliano Ragonesi e di 120 giorni per il Sig. Biagio Savarese;

- esaminate le argomentazioni difensive dei deferiti ed in particolare le memorie del26.08.2019 di Savarese e del 29.10.019 di Ragonesi (nonostante l'intempestività di quest'ultima) con la relativa documentazione;

Ritenuto che:

- deve anzitutto respingersi l'eccezione preliminare di tardività del deferimento e quindi di decadenza dal potere disciplinare ex art. 32 ter, comma 8, C.G.S. dato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza federale condiviso da questa Commissione Disciplinare (da ultimo nella decisione di cui al C.U. n. 86/2019), il termine indicato dalla suddetta disposizione non è da considerarsi perentorio bensì acceleratorio dal momento che all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o un'efficacia preclusiva. Né a conclusione diversa conduce l'art. 38, comma 6, C.G.S., richiamato dalla difesa di parte deferita, posto che ragioni di natura sistematica inducono a ritenere che tale disposizione possa trovare applicazione solo in relazione ai termini successivi all'atto di deferimento e dunque con riferimento  al procedimento disciplinare stricto sensu e non a quelli indicati dall' art. 32 ter C.G.S., che è inserito nel titolo III (''Organi della giustizia sportiva") laddove invece l'art. 38 è inserito nel titolo IV (''Norme generali del procedimento");

- non si condivide l'eccezione preliminare relativa all'omessa contestazione  specifica  della violazione dell'art. 5 C.G.S. ("dichiarazioni  lesive") e questo sia perché i comportamenti contestati ai deferiti rientrano astrattamente tra le condotte lesive della lealtà, della correttezza e della probità nei rapporti inerenti all' ordinamento sportivo di cui all' art. l bis, commi l e 2, C.G.S. (espressamente richiamato dalla Procura Federale negli atti di deferimento); sia perché è consentito alla Commissione Disciplinare, in forza del principio iura novit curia, individuare la norma applicabile nella fattispecie quando, come in questo caso, l'atto di deferimento descrive in modo specifico i fatti oggetto di contestazione disciplinare;

- deve poi respingersi l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per l'asserita violazione dell'obbligo di astensione degli "Uffici della Procura Federale FIGC", che i deferiti hanno inteso fondare sull'art. 2, punto 2, del C.G.S. del Coni e conseguentemente sull'art. 51 c.p.c. sul presupposto che mancherebbe nel Codice di  Giustizia  Sportiva  una  specifica  regolamentazione della fattispecie. Secondo i deferiti, in particolare, l'attività di indagine del procedimento in oggetto sarebbe viziata da un conflitto di interessi  giacchè l'atto di conclusione indagini e l'atto di deferimento del precedente procedimento n. 67/18-19, così come quello  che ci  occupa, sarebbero stati sottoscritti dalla medesima persona fisica dell'Ufficio della Procura Federale.

Invero il CGS Coni disciplina puntualmente l'istituto dell'astensione (così come quello della ricusazione ).

L’art. 46 del CGS Coni prevede infatti che "il procuratore ha facoltà di astenersi  quando esistono gravi ragioni di convenienza". Tale norma è in sintonia con l'art. 51, comma 2, del c.p.c. laddove è prevista la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza,  mentre  nel  primo comma sono tipizzate le ipotesi di obbligatorietà  dell'astensione,  che pacificamente  nel  caso  di specie e non ricorrono.

Nella  specie,  dunque,  si  tratterebbe   semmai   di   un'ipotesi   di   astensione   facoltativa e non obbligatoria; il che già di per sé esclude che la mancata astensione renda inutilizzabili gli atti di indagine.

Aggiungasi che tale facoltà di astenersi deve essere valutata ed autorizzata formalmente dal Procuratore Generale della Sport. Sicché è dato ritenere che tale potere di controllo esercitato dalla Procura Generale esista anche nel caso opposto e cioè quando non pervenga alcuna istanza di astensione dato che, una volta messo a conoscenza del procedimento con l'avviso conclusione indagini o  con  il  deferimento,  il Procuratore  Generale, su  richiesta  del  Procuratore Federale, può valutare la possibilità di applicare un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale  per  la  trattazione  specifica  del  procedimento (vedi  art.   52   comma   2, CGS Coni) ovvero addirittura valutare  la  possibilità  dell'avocazione,  se ricorrono le ipotesi stabilite dall' art. 12 ter dello Statuto del Coni, sempre all'esito di una determinata procedura che vede coinvolto, comunque, anche il Procuratore federale (vedi art. 51 comma 6 e 7 CGS Coni).

Cosicché nella fattispecie, anche l'omesso esercizio di tali poteri da parte della Procura Generale dello Sport costituisce indice idoneo a rivelare l'insussistenza delle "gravi ragioni di convenienza" che avrebbero dovuto (invero solo potuto) indurre  all'astensione;  ragioni  che comunque non sono state specificamente indicate dai deferiti e che questa  Commissione  non ravvisa sussistere nella specie posto che non possono essere ex se integrate dalla mera coincidenza dei soggetti incaricati dell'istruzione dei due procedimenti  disciplinari;

- anche l'eccezione relativa alla mancata contestazione e relativo rinvio a giudizio dell'AIAC per responsabilità oggettiva ed in qualità di litisconsorte necessario formulata dalla difesa del solo Savarese, appare priva di pregio.

Anche a voler prescindere dai molti dubbi che questa Commissione nutre in merito all'equiparazione sostenuta dalla difesa tra le società sportive e un'associazione di categoria in relazione all'assoggettabilità  di quest'ultima  alla norma  relativa  alla responsabilità  oggettiva,  cioè ad una norma di stretta interpretazione che dev'essere applicata alle sole ipotesi in essa tipizzate, in ogni caso il richiamo alla decisione della CFA n. 15/2018 risulta inconferente perché nel presente procedimento non si contesta un comportamento disciplinarmente rilevante predisposto da due soggetti giuridici in concorso tra loro (come invece nel caso richiamato, laddove le due società avrebbero compiuto congiuntamente  atti e fatti idonei a compiere l'illecito contestato).

Inoltre, anche a voler omettere di considerare le eventuali questioni di competenza (che pur sussisterebbero), si ritiene che l'eventuale mancato deferimento di soggetti diversi dai diretti responsabili, per qualsivoglia tipo di coinvolgimento ed a  maggior  ragione  a  titolo  di responsabilità oggettiva, non può invalidare il procedimento avviato nei confronti di chi viene individuato  come diretto responsabile;

- nel merito, Ragonesi nega la propria responsabilità sostenendo di aver agito nell'adempimento di un dovere, essendo tenuto, quale Direttore Generale AIAC, a consegnare la lettera di Savarese ai destinatari in essa indicati trattandosi di soggetti tutti appartenenti agli organi apicali della stessa AIAC e avendogli Savarese trasmesso detta lettera proprio affinché egli  la consegnasse ai diretti destinatari;

- il comportamento di Ragonesi, tuttavia, seppur possa trovare parziale giustificazione nel  ruolo interno all'AIAC da lui assunto, potendosi ritenere che rientrasse tra i suoi compiti di ufficio anche quello di consegnare la lettera ricevuta ai suoi destinatari, è censurabile dal punto di vista disciplinare in quanto il deferito non si è limitato ad inoltrare tramite mailla lettera di Savarese, ma ha   anche   commentato   tale   invio   spiegando   che   si   trattava   di   una   semplice   ''precisazione cronologica di noti fatti ", così mostrando di voleme  fare  proprio  il  contenuto (con affermazione che, come verrà evidenziato nel prosieguo, non corrisponde al vero ed è anzi tale da indurre in errore i destinatari della missiva); inoltre  Ragonesi, che  per  la  trasmissione  della lettera ha utilizzato una propria casella di posta elettronica e non quella istituzionale dell'AIAC, ha inoltrato la lettera in questione anche ad alcuni soggetti che non erano indicati tra i destinatari ai quali Savarese avrebbe voluto far pervenite il suo scritto; sicché, nel complesso, Ragonesi risulta essere andato al di là dei propri compiti istituzionali e dei propri doveri di ufficio, avendo concorso a diffondere una lettera dal contenuto lesivo;

- nella quantificazione della sanzione occorre tenere conto della recidiva  specifica, dal momento che Ragonesi è stato recentemente sanzionato da questa Commissione per la violazione delle medesime norme del CGS e per un comportamento analogo a quello di specie;

- passando alla posizione del Sig. Savarese, egli ritiene che il contenuto della missiva da lui redatta con richiesta  al  Ragonesi  di  inviarla  a determinati  destinatari  riporti  semplicemente  una propria lettura "critica" dei  fatti  posti  alla  base  di  una  decisione  che  ancora  oggi  lui  sente  ingiusta riproponendo  gran parte delle critiche esposte nel corso del giudizio nell' esercizio e nei limiti del suo diritto di difesa. La Commissione ritiene invece  che il tenore della lettera redatta da Savarese presenti un contenuto lesivo sia nei confronti di alcuni tesserati che delle istituzioni sportive nella misura in cui vengono riproposte ricostruzioni personali di fatti già posti al vaglio di due organi di giustizia; vengono   ingenerati   dubbi   sia  sull'operato   della  Procura   Federale   che  su  presunti comportamenti  tenuti  da alcuni tesserati; vengono  espressi giudizi dal contenuto  diffamatorio nei confronti di tesserati; viene addirittura paventata l'esistenza di una "macchinazione" posta in essere da alcuni tesserati e dalla Procura federale ai suoi danni.

Il contenuto della missiva è stato ribadito dallo stesso Saverese in sede di udienza innanzi a questa Commissione nel corso della quale ha confermato la sua  ferma convinzione di  quanto espresso nella scritto eliminando di fatto qualsiasi dubbio sulla presunta formulazione dubitativa o interrogativa che la difesa ha invocato con riferimento ai punti interrogativi (''?'')presenti in alcuni passaggi dello scritto;

- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto, anche per quanto riguarda Savarese, della recidiva;

- in base alle considerazioni che precedono questa Commissione Disciplinare ritiene pertanto che il Sig. Biagio Savarese ed il Sig. Giuliano Ragonesi debbano essere ritenuti responsabili delle contestazioni a loro rispettivamente  ascritte.

- in considerazione delle circostanze del caso concreto, si ritiene adeguata l'applicazione nei confronti dei deferiti della sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

dichiara i sigg. BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI responsabili, nei limiti di cui in motivazione, dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge loro la sanzione di giorni venti a carico di GIULIANO RAGONESI e di giorni cento a carico di BIAGIO SAVARESE.

 

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