F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 138 del 11.11.2019 – Delibera – “Procedimento disciplinare a carico di BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI
"Procedimento disciplinare a carico di BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. BIAGIO SAVARESE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S.,(art. 4, comma l, del vigente in qualità CGS) nonché dell'art 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché redigeva e predisponeva una nota datata 8.5.2019 che conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento- conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC- con una sanzione per lo stesso di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota il deferito esprimeva poi giudizi lesivi della della professionalità e della correttezza di altri tecnici (indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinata una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.
Chiedeva poi al sig. Giuliano Ragonesi di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 10.5.2019.
- considerato che il sig. GIULIANO RAGONESI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S. (art. 4 del vigente CGS) nonché art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché inviava copia della nota suddetta con mail datata 10.5.2019, dalla propria casella di posta elettronica, il testo della comunicazione a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui il Presidente dell'AIAC. La copia della nota del deferito Biagio Savarese conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento- conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC- con una sanzione per lo stesso Savarese di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota inoltre venivano espressi poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici ( indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinata una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha richiesto la sanzione della squalifica di 60 giorni per il Sig. Giuliano Ragonesi e di 120 giorni per il Sig. Biagio Savarese;
- esaminate le argomentazioni difensive dei deferiti ed in particolare le memorie del26.08.2019 di Savarese e del 29.10.019 di Ragonesi (nonostante l'intempestività di quest'ultima) con la relativa documentazione;
Ritenuto che:
- deve anzitutto respingersi l'eccezione preliminare di tardività del deferimento e quindi di decadenza dal potere disciplinare ex art. 32 ter, comma 8, C.G.S. dato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza federale condiviso da questa Commissione Disciplinare (da ultimo nella decisione di cui al C.U. n. 86/2019), il termine indicato dalla suddetta disposizione non è da considerarsi perentorio bensì acceleratorio dal momento che all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o un'efficacia preclusiva. Né a conclusione diversa conduce l'art. 38, comma 6, C.G.S., richiamato dalla difesa di parte deferita, posto che ragioni di natura sistematica inducono a ritenere che tale disposizione possa trovare applicazione solo in relazione ai termini successivi all'atto di deferimento e dunque con riferimento al procedimento disciplinare stricto sensu e non a quelli indicati dall' art. 32 ter C.G.S., che è inserito nel titolo III (''Organi della giustizia sportiva") laddove invece l'art. 38 è inserito nel titolo IV (''Norme generali del procedimento");
- non si condivide l'eccezione preliminare relativa all'omessa contestazione specifica della violazione dell'art. 5 C.G.S. ("dichiarazioni lesive") e questo sia perché i comportamenti contestati ai deferiti rientrano astrattamente tra le condotte lesive della lealtà, della correttezza e della probità nei rapporti inerenti all' ordinamento sportivo di cui all' art. l bis, commi l e 2, C.G.S. (espressamente richiamato dalla Procura Federale negli atti di deferimento); sia perché è consentito alla Commissione Disciplinare, in forza del principio iura novit curia, individuare la norma applicabile nella fattispecie quando, come in questo caso, l'atto di deferimento descrive in modo specifico i fatti oggetto di contestazione disciplinare;
- deve poi respingersi l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per l'asserita violazione dell'obbligo di astensione degli "Uffici della Procura Federale FIGC", che i deferiti hanno inteso fondare sull'art. 2, punto 2, del C.G.S. del Coni e conseguentemente sull'art. 51 c.p.c. sul presupposto che mancherebbe nel Codice di Giustizia Sportiva una specifica regolamentazione della fattispecie. Secondo i deferiti, in particolare, l'attività di indagine del procedimento in oggetto sarebbe viziata da un conflitto di interessi giacchè l'atto di conclusione indagini e l'atto di deferimento del precedente procedimento n. 67/18-19, così come quello che ci occupa, sarebbero stati sottoscritti dalla medesima persona fisica dell'Ufficio della Procura Federale.
Invero il CGS Coni disciplina puntualmente l'istituto dell'astensione (così come quello della ricusazione ).
L’art. 46 del CGS Coni prevede infatti che "il procuratore ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza". Tale norma è in sintonia con l'art. 51, comma 2, del c.p.c. laddove è prevista la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, mentre nel primo comma sono tipizzate le ipotesi di obbligatorietà dell'astensione, che pacificamente nel caso di specie e non ricorrono.
Nella specie, dunque, si tratterebbe semmai di un'ipotesi di astensione facoltativa e non obbligatoria; il che già di per sé esclude che la mancata astensione renda inutilizzabili gli atti di indagine.
Aggiungasi che tale facoltà di astenersi deve essere valutata ed autorizzata formalmente dal Procuratore Generale della Sport. Sicché è dato ritenere che tale potere di controllo esercitato dalla Procura Generale esista anche nel caso opposto e cioè quando non pervenga alcuna istanza di astensione dato che, una volta messo a conoscenza del procedimento con l'avviso conclusione indagini o con il deferimento, il Procuratore Generale, su richiesta del Procuratore Federale, può valutare la possibilità di applicare un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione specifica del procedimento (vedi art. 52 comma 2, CGS Coni) ovvero addirittura valutare la possibilità dell'avocazione, se ricorrono le ipotesi stabilite dall' art. 12 ter dello Statuto del Coni, sempre all'esito di una determinata procedura che vede coinvolto, comunque, anche il Procuratore federale (vedi art. 51 comma 6 e 7 CGS Coni).
Cosicché nella fattispecie, anche l'omesso esercizio di tali poteri da parte della Procura Generale dello Sport costituisce indice idoneo a rivelare l'insussistenza delle "gravi ragioni di convenienza" che avrebbero dovuto (invero solo potuto) indurre all'astensione; ragioni che comunque non sono state specificamente indicate dai deferiti e che questa Commissione non ravvisa sussistere nella specie posto che non possono essere ex se integrate dalla mera coincidenza dei soggetti incaricati dell'istruzione dei due procedimenti disciplinari;
- anche l'eccezione relativa alla mancata contestazione e relativo rinvio a giudizio dell'AIAC per responsabilità oggettiva ed in qualità di litisconsorte necessario formulata dalla difesa del solo Savarese, appare priva di pregio.
Anche a voler prescindere dai molti dubbi che questa Commissione nutre in merito all'equiparazione sostenuta dalla difesa tra le società sportive e un'associazione di categoria in relazione all'assoggettabilità di quest'ultima alla norma relativa alla responsabilità oggettiva, cioè ad una norma di stretta interpretazione che dev'essere applicata alle sole ipotesi in essa tipizzate, in ogni caso il richiamo alla decisione della CFA n. 15/2018 risulta inconferente perché nel presente procedimento non si contesta un comportamento disciplinarmente rilevante predisposto da due soggetti giuridici in concorso tra loro (come invece nel caso richiamato, laddove le due società avrebbero compiuto congiuntamente atti e fatti idonei a compiere l'illecito contestato).
Inoltre, anche a voler omettere di considerare le eventuali questioni di competenza (che pur sussisterebbero), si ritiene che l'eventuale mancato deferimento di soggetti diversi dai diretti responsabili, per qualsivoglia tipo di coinvolgimento ed a maggior ragione a titolo di responsabilità oggettiva, non può invalidare il procedimento avviato nei confronti di chi viene individuato come diretto responsabile;
- nel merito, Ragonesi nega la propria responsabilità sostenendo di aver agito nell'adempimento di un dovere, essendo tenuto, quale Direttore Generale AIAC, a consegnare la lettera di Savarese ai destinatari in essa indicati trattandosi di soggetti tutti appartenenti agli organi apicali della stessa AIAC e avendogli Savarese trasmesso detta lettera proprio affinché egli la consegnasse ai diretti destinatari;
- il comportamento di Ragonesi, tuttavia, seppur possa trovare parziale giustificazione nel ruolo interno all'AIAC da lui assunto, potendosi ritenere che rientrasse tra i suoi compiti di ufficio anche quello di consegnare la lettera ricevuta ai suoi destinatari, è censurabile dal punto di vista disciplinare in quanto il deferito non si è limitato ad inoltrare tramite mailla lettera di Savarese, ma ha anche commentato tale invio spiegando che si trattava di una semplice ''precisazione cronologica di noti fatti ", così mostrando di voleme fare proprio il contenuto (con affermazione che, come verrà evidenziato nel prosieguo, non corrisponde al vero ed è anzi tale da indurre in errore i destinatari della missiva); inoltre Ragonesi, che per la trasmissione della lettera ha utilizzato una propria casella di posta elettronica e non quella istituzionale dell'AIAC, ha inoltrato la lettera in questione anche ad alcuni soggetti che non erano indicati tra i destinatari ai quali Savarese avrebbe voluto far pervenite il suo scritto; sicché, nel complesso, Ragonesi risulta essere andato al di là dei propri compiti istituzionali e dei propri doveri di ufficio, avendo concorso a diffondere una lettera dal contenuto lesivo;
- nella quantificazione della sanzione occorre tenere conto della recidiva specifica, dal momento che Ragonesi è stato recentemente sanzionato da questa Commissione per la violazione delle medesime norme del CGS e per un comportamento analogo a quello di specie;
- passando alla posizione del Sig. Savarese, egli ritiene che il contenuto della missiva da lui redatta con richiesta al Ragonesi di inviarla a determinati destinatari riporti semplicemente una propria lettura "critica" dei fatti posti alla base di una decisione che ancora oggi lui sente ingiusta riproponendo gran parte delle critiche esposte nel corso del giudizio nell' esercizio e nei limiti del suo diritto di difesa. La Commissione ritiene invece che il tenore della lettera redatta da Savarese presenti un contenuto lesivo sia nei confronti di alcuni tesserati che delle istituzioni sportive nella misura in cui vengono riproposte ricostruzioni personali di fatti già posti al vaglio di due organi di giustizia; vengono ingenerati dubbi sia sull'operato della Procura Federale che su presunti comportamenti tenuti da alcuni tesserati; vengono espressi giudizi dal contenuto diffamatorio nei confronti di tesserati; viene addirittura paventata l'esistenza di una "macchinazione" posta in essere da alcuni tesserati e dalla Procura federale ai suoi danni.
Il contenuto della missiva è stato ribadito dallo stesso Saverese in sede di udienza innanzi a questa Commissione nel corso della quale ha confermato la sua ferma convinzione di quanto espresso nella scritto eliminando di fatto qualsiasi dubbio sulla presunta formulazione dubitativa o interrogativa che la difesa ha invocato con riferimento ai punti interrogativi (''?'')presenti in alcuni passaggi dello scritto;
- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto, anche per quanto riguarda Savarese, della recidiva;
- in base alle considerazioni che precedono questa Commissione Disciplinare ritiene pertanto che il Sig. Biagio Savarese ed il Sig. Giuliano Ragonesi debbano essere ritenuti responsabili delle contestazioni a loro rispettivamente ascritte.
- in considerazione delle circostanze del caso concreto, si ritiene adeguata l'applicazione nei confronti dei deferiti della sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara i sigg. BIAGIO SAVARESE e GIULIANO RAGONESI responsabili, nei limiti di cui in motivazione, dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge loro la sanzione di giorni venti a carico di GIULIANO RAGONESI e di giorni cento a carico di BIAGIO SAVARESE.