F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 164 del 19.12.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di LUCA PERDOMI

Procedimento disciplinare a carico di LUCA PERDOMI -  Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. LUCA PERDOMI- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l, del  C.G.S., in relazione all'mi. 17, comma 3 e 4,  e 18, comma l lett A) del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. l, del Regolamento Attuativo delle Modalità di Sospensione, Cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal Ruolo  dall'Albo  del  Settore Tecnico, per aver partecipato nell'anno 2015, ai seminari di aggiornamento, per la durata di almeno 15 ore nel triennio 2013-2015 previsti dall'art. 35 del regolamento del S.T. ai fini del mantenimento della licenza di allenatore UEFA B. Il tutto nella consapevolezza di non essere in regola con le quote d'iscrizione annuale presso il Settore Tecnico, avendo il deferito  al momento  della  iscrizione  al corso on-line corrisposto la quota annuale fino alla stagione sportiva 2013/14 e, quindi, in situazione automatica di " sospensione temporanea  dai  Ruoli  e dall’Albo  del  Settore  Tecnico", come recita il Regolamento Attuativo  suddetto, atteso poi che il medesimo  ha corrisposto  soltanto in data 27.1.2018 le quote di iscrizione al Settore Tecnico per le annualità che  vanno consecutivamente dal 2014/15 al 2017118 compresi.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- esaminate le memorie difensive del deferito;

- Ritenuto che:

- deve trovare accoglimento  l'eccezione  preliminare  di  inammissibilità  del  deferimento  sollevata dal deferito, in quanto mancano i presupposti di cui all'art. 122, comma 4, CGS FIGC, per  la riapertura delle indagini già avviate e archiviate in relazione  ai  medesimi  fatti;  tale  riapertura, infatti, viene motivata dalla Procura esclusivamente in ragione del fatto che la medesima sarebbe venuta a conoscenza del  Regolamento CU n.  l 02/A del  17 dicembre  2014 solo successivamente alla archiviazione del primo procedimento che ha visto coinvolto il Sig. Perdomi in relazione al mancato pagamento e alla partecipazione ai corsi di aggiornamento  on-line;  senonché  la sopravvenuta conoscenza del suddetto CU, pubblicato nel 2014, non costituisce un  fatto  nuovo idoneo a giustificare la riapertura delle indagini;

- quanto sopra rilevato è pienamente assorbente, ma questa Commissione ritiene comunque per dovere di completezza di dover precisare nel merito:

a) che in base al chiaro disposto dell'art. 17, comma 4, Reg. S.T., "il versamento della quota annuale è obbligatorio anche se i tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli" e la violazione di detta disposizione è idonea ad assumere specifica rilevanza disciplinare in forza dell'art. 4, comma l, CGS FIGC, nonché dell'art. 37 Reg. S.T., che prevede che i tecnici sono tenuti al rispetto di tutte le norme federali e devono essere esempio di disciplina e correttezza;

b) che il deferimento risulta infondato nella parte in cui si contesta al Sig. Perdomi di aver "dolosamente" partecipato ai corsi di aggiornamento on-line nonostante il mancato pagamento delle quote al ST e la conseguente sospensione dall’Albo: ai sensi delle norme vigenti (artt. 34 e 35, comma 5, Reg. ST, art. 6, Reg. CU n. 102/A dell7 dicembre 2014), infatti, i tecnici, anche se sospesi, sono comunque obbligati a partecipare ai corsi aggiornamento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il deferimento e conseguentemente proscioglie il sig. LUCA PERDOMI dall’addebito  disciplinare contestato.

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