F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 217 del 03.02.2020 – Delibera – (TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.192 DEL 23.01 .2020- RIUNIONE DEL 23.01.2020) Procedimento disciplinare a carico di RENZO GOBBO

(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.192 DEL 23.01 .2020- RIUNIONE  DEL  23.01.2020)

Procedimento disciplinare a carico di RENZO GOBBO  -  Collegio  della  Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RENZO GOBBO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma 5 del C.G.S vigente 'ratione temporis ', per aver commesso in concorso con altri deferiti, atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia di minori di nazionalità nigeriana, nel periodo che va dal 2015 al 2018 a favore della società Spezia Calcio srl. Producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visti di ingresso, senza finalità di lucro ed al solo scopo di far svolgere allenamenti ed attività sportive. Tutto con l'espresso impegno da parte del deferito, poi disatteso, di assicurare il rientro in Nigeria nei termini e nelle modalità stabilite dai visti d'ingresso. In realtà il deferito, in concorso con altri, si procuravano l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto di ingresso nel territorio nazionale con un accompagnatore, e successivamente dichiaravano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, per ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici e un'ammenda di € 9.000,00;

- valutate le argomentazioni della Procura Federale che ha richiesto la sanzione della squalifica di 12 mesi ed Euro 9.000,00 di ammenda;

- esaminate le argomentazioni difensive del deferito ed in particolare le memorie  del 20.0 1.2020;

Ritenuto che:

- deve anzitutto respingersi l'eccezione preliminare di nullità/inammissibilità del deferimento nella duplice accezione di   mancanza di indicazione della norma violata e di non riferibilità  della condotta all'attività sportiva.

In relazione al primo aspetto sollevato, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza federale (condiviso da questa Commissione Disciplinare e ripetutamente espresso dal Collegio di Garanzia del Coni anche nell'ambito della sua funzione consultiva), il richiamo alla violazione dell'art. l bis C.G.S. accompagnato da una adeguata specificazione del fatto contestato assolve appieno ai requisiti minimi che deve presentare il deferimento.

In relazione al secondo aspetto, si rileva l’inconferenza della giurisprudenza richiamata dal deferito (il C.U. 20/17 CFA) visto che quel  caso aveva a oggetto il rapporto di lavoro tra un segretario ed un Comitato Regionale e i fatti contestati riguardavano le violazioni di norme relative alla sicurezza sul lavoro nonché questioni procedurali in merito alla registrazione di scritture contabili e quindi questioni di gran lunga diverse da quelle che ci occupano, le quali, invece, attengono direttamente all'attività sportiva rilevante per l’ordinamento federale dal momento che le condotte oggetto del deferimento vengono contestate al deferito in quanto finalizzate ad aggirare le norme federali e internazionali relative al tesseramento dei giovani calciatori;

- deve essere disattesa anche la seconda eccezione preliminare secondo cui la pretesa incompetenza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico a favore del Tribunale Federale sez. Disciplinare sarebbe determinata dal fatto che la condotta imputata al sig. Gobbo non sarebbe violativa di alcuna norma del Regolamento del Settore Tecnico.

Anche in questo caso la giurisprudenza richiamata dal deferito (C.D. 55/17 CFA) non è conferente con la fattispecie che ci occupa visto che in quell'ipotesi il deferito rivestiva il doppio ruolo di allenatore e Presidente e il Tribunale Federale ha dato rilievo al ruolo dirigenziale (con motivazione a cui peraltro questa Commissione non ritiene di aderire).

Inoltre, pur volendo esaminare la questione di competenza sotto un duplice aspetto sia soggettivo (qualifica /o status) che oggettivo (condotta contestata), è da dire che nel caso che ci occupa entrambi i requisiti sono pienamente soddisfatti visto che: i) non è contestata l’appartenenza del deferito all’albo del Settore Tecnico (che di per sé radica la competenza di questa Commissione) e ii) anche sotto il profilo oggettivo la condotta violativa rientra, come detto, nell'ambito dell'attività sportiva rilevante  per l'ordinamento federale. Del resto non vale ad escludere la competenza di questa Commissione neppure la circostanza, rilevata dalla difesa, secondo cui nel deferimento non sarebbe stata contestata la violazione di alcuna norma del Regolamento del Settore Tecnico, dato che tutti gli appartenenti agli elenchi o albi del Settore Tecnico devono sottostare e rispettare non soltanto le norme contenute nel Regolamento di settore ma anche tutte le altre norme contenute nella Statuto e nella normativa federale stante l’espresso richiamo dell'art. 37 Regolamento S.T.;

- nel merito la difesa ritiene che il deferito non abbia compiuto alcuna attività sanzionabile nell'ambito di un sistema che la difesa stessa qualifica come "deprecabile".

Tale sistema è dettagliatamente descritto nella relazione di accompagnamento della richiesta di archiviazione del p.m. di La Spezia nei confronti di alcuni degli indagati, richiesta di archiviazione che non ha riguardato il Gobbo che, assieme ad altri soggetti legati allo Spezia calcio, ha seguitato ad essere indagato per favoreggiamento dell'immigrazione   clandestina.

Non vi è alcun dubbio  sul fatto che questa Commissione debba valutare, autonomamente ed in un ottica differente rispetto a quella penale, il tipo di apporto fornito dal Gobbo nell'ambito di questo "deprecabile sistema" messo in  piedi  dalla società e verificare se le prove raccolte raggiungano il livello minimo previsto in ambito sportivo come correttamente individuato dalla difesa.

Secondo la Procura Federale il Gobbo avrebbe concorso a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato dei minori di nazionalità  nigeriana  producendo presso il Consolato italiano in Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo con l’espresso impegno di assicurare il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal visto richiesto.

Tale impegno sarebbe stato disatteso anche perché il tutto era finalizzato a celare il vero obbiettivo e cioè quello di far entrare in Italia i minori a titolo permanente per adibirli all'esercizio dell'attività sportiva. In particolare  gli si contestano i fatti in relazione ad otto minori specificamente indicati nel deferimento.

Secondo la difesa "Il sig. Gobbo ha accompagnato i minori in Italia sincerandosi che gli stessi ritornassero in Nigeria" e quindi, non compiendo alcuna attività di per sé illecita, non gli potrebbe essere imputato alcun concorso all'interno di questo sistema.

Secondo il p.m. l’accertamento delle singole condotte, a cui sono state indirizzate le indagini per verificare chi avesse fornito un consapevole contributo causale al verificarsi dell’evento criminoso, ha prodotto il convincimento che per almeno quattro degli indagati, tra cui il Gobbo, siano emersi elementi di prova sufficienti per  sostenere l’accusa  in giudizio.

A parere di questa Commissione i fatti di cui al capo di deferimento risultano provati secondo gli standard probatori della giustizia sportiva e ai fini della responsabilità disciplinare.

Dalle dichiarazione rese da Maigini Tahir Naisinu (che non è tra gli otto ragazzi oggetto del deferimento) emerge in maniera molto chiara il sistema posto in essere dalla società già dal 2014 (vedi verbale assunzione informazioni innanzi al P.M. del 28.02.2019). Il ragazzo racconta nel dettaglio al p.m. il suo viaggio, assieme ad altri ragazzi (sempre al di fuori di quelli oggetto di deferimento), dalla Nigeria in Italia nel2014.

Da tali dichiarazioni emergono l’iter presumibilmente seguito anche per i viaggi dei ragazzi di cui al deferimento e soprattutto la conferma che ad accompagnare i minori in Italia fosse proprio il Gobbo.

Da tale racconto si evince che, nelle intenzioni della società, fin dal primo momento, la permanenza in Italia dei minori sarebbe stata definitiva o meglio potenzialmente definitiva, nel senso che quelli giudicati i migliori  sarebbero rimasti permanentemente pur se il loro visto era stato richiesto e rilasciato soltanto a titolo temporaneo.

Anche dall’audizione di Sannino Roberto si evince che il Gobbo era ben al corrente che i ragazzi entravano in Italia con l'intenzione e allo scopo di farli restare in modo permanente, visto che lo stesso Gobbo nel corso degli "anni successivi veniva a vedere i ragazzi che aveva accompagnato in Italia agli allenamenti"  (vedi fogli 2 e 3 del verbale di interrogatorio innanzi al P.M. del 21.03.2019 ore 15).

Finanche lo stesso Gobbo, nel corso della sua audizione (vedi foglio 3 verbale interrogatorio innanzi al P.M. del 9.4.2019), ammette che soltanto alcuni dei ragazzi che aveva accompagnato rientravano in Nigeria mentre altri, quelli più promettenti, rimanevano in Italia. Egli stesso aveva avuto dei dubbi circa la regolarità di tale procedimento, dubbi che aveva manifestato al Vinazzani ed al Micheli e che aveva ritenuto di dover mettere da parte soltanto in base alle loro (infondate) rassicurazioni.

Da tutto ciò risulta che il Gobbo abbia partecipato sia attivamente che consapevolmente al "sistema Nigeria" fornendo un contributo fondamentale  all'attività  illecita  quale quello relativo alla selezione dei calciatori più promettenti, alla  loro  segnalazione  ai vertici societari dello Spezia (società per la quale lavorava), al contatto diretto con le loro famiglie, all'assunzione di responsabilità verso i genitori di accompagnarli in Italia e di riportarli indietro, alla richiesta dei visti temporanei presso il consolato italiano in Nigeria.

Il "sistema Nigeria", che la difesa stessa del Gobbo ha definito deprecabile, era ideato e realizzato per aggirare la normativa federale ed internazionale posta a tutela e salvaguardia dei minori extra comunitari nell'ambito dei trasferimenti internazionali.

Pertanto non vi è alcun dubbio nel ritenere che le comprovate condotte tenute dal deferito nell'ambito del "sistema Nigeria" siano non soltanto attinenti all'attività sportiva ma anche poste in essere - in concorso con gli altri soggetti ideatori ed esecutori di tale "sistema" - in violazione e comunque allo scopo di eludere le norme federali e internazionali in materia di tesseramento dei giovani calciatori e quindi fonte di responsabilità disciplinare per l'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

dichiara   il   sig.   RENZO   GOBBO   responsabile   dell’addebito   disciplinare   contestato   e,  di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi dieci e un’ammenda di € 7.000,00.

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