F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 235 del 11.02.2020 – Delibera – (TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.232 DEL 7.2.2020- RIUNIONE DEL 7.2.2020) Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO DI MARCO

(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.232 DEL 7.2.2020- RIUNIONE  DEL 7.2.2020)

 

Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO DI MARCO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Scarfone, Anastasio (Relatore) Stacca. Durante con compiti  di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CLAUDIO DI MARCO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma l del C.G.S vigente, dell’art 37, comma l e 40, comma  l  del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 4 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società SS Ausonia 1931 pur essendo tesserato per la società US Aldini SSD;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura Federale  che ha chiesto  la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva del deferito del4.2.2020;

Ritenuto che:

- in via preliminare,  non è condivisibile  l'eccezione  di improcedibilità  sollevata dal deferito  con riferimento all'asserita violazione dell'art. 125, comma 2, C.G.S., nella parte in cui prevede che "l'atto di deferimento di cui al comma l deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma l" posto che questa Commissione ritiene che il termine di 15 giorni assegnato all'incolpato per esercitare le proprie facoltà difensive in forza dell'art. 123, comma l, C.G.S. decorre dal momento in cui l'incolpato è venuto a conoscenza del contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini a proprio carico.

Nel caso in cui tale avviso venga inviato dalla Procura Federale a mezzo raccomandata e questa non venga recapitata, tale momento di conoscenza si ha con l'effettivo ritiro della raccomandata ovvero al più con la sua compiuta giacenza, senza di che verrebbe eccessivamente vulnerato il diritto di difesa dell'incolpato (ciò anche considerando che l'"avviso di giacenza", che viene comunemente immesso nella cassetta postale del destinatario in caso mancato recapito, è redatto in forma sintetica e non contiene elementi e/o dati che consentono di apprendere, in modo chiaro ed univoco, quale possa essere l'effettiva natura dell'atto inviato).

Nella fattispecie risulta che la raccomandata contenente l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del Sig. Di Marco, dopo un fallito tentativo di recapito, è stata ritirata in data 2.10.2019, cosicché deve dirsi tempestivo  l’atto di deferimento notificato il l5.11.2019;

- nel merito, la responsabilità del deferito non è esclusa né dalla circostanza che la collaborazione con la SS Ausonia 1931 sia stata autorizzata dalla società per la quale all'epoca dei fatti il deferito era tesserato (giacché la rilevanza della "doppia attività" prescinde da essa) né dalla tipologia dell'attività svolta ("coaching") dato che, in  base al consolidato orientamento (anche) di questa Commissione, il c.d. "divieto di doppia attività" concerne qualsiasi attività svolta nella  stessa stagione sportiva in favore di società diversa da quella per la quale si è tesserati e ciò indipendentemente dalla sua natura (nella fattispecie comunque afferente all’attività sportiva);

- alla luce delle circostanze del caso concreto sopra rappresentate (ed in particolare del fatto che il deferito si sia premunito di farsi rilasciare una - per quanto non esimente - autorizzazione dalla propria società di appartenenza) nonché avuto presente che l'attività contestata al Sig. Di Marco si è in concreto esaurita in sole tre sedute di formazione, non appare in ogni caso congrua la misura della sanzione proposta dalla Procura Federale

P.Q.M.

dichiara il  sig. CLAUDIO DI MARCO responsabile dell'addebito disciplinare  contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per venti giorni.

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