F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 235 del 11.02.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di NICOLA VENTURA

Procedimento disciplinare a carico di NICOLA VENTURA - Collegio  della  Commissione Disciplinare            composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. NICOLA VENTURA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma l, del vigente C.G.S., in relazione all'art 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico ed agli artt. 93, comma l e 94 delle NOIF, 46, comma l, del Regolamento della L.N.D. ed al C.U. della stessa L.N.D. per aver:

i) sottoscritto il 21.9.2016 un accordo economico con la società ASD Arcadia Bisceglie- per lo svolgimento dell'attività di allenatore della prima squadra ( Calcio a 5 femminile Serie A- Elite) contenente il riconoscimento oltre che di un premio tesseramento annuale pari ad € 3.000,00, anche ad una serie di voci quali rimborsi spesa non previste dal " Accordo tipo tra Società ed Allenatori dilettanti", o per meglio dire, non contenute entro i limiti e non conformi alle modalità di corresponsione in tema previste da tale accordo;

ii) omesso di aver cura e di depositare il predetto accordo economico presso il Dipartimento del Calcio Femminile, sia di far uso, per la redazione in forma scritta dello stesso, dell'apposito modello di accordo-tipo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 femminile in accordo con la L.N.D. in difetto per quanto previsto dalla norma di riferimento ex art.93, comma l, NOIF e C.U. n. 84, punto a, che prevede specificamente tale apposito modello;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della  Procura  Federale  che  ha  chiesto  la  sanzione  della squalifica per mesi 2;

- esaminate le memorie difensive già presenti negli atti del procedimento;

- effettuate le opportune verifiche in merito alla veridicità di alcuni documenti prodotti in udienza dal deferito, dalle quali è risultato che:

i) l’accordo economico di cui al deferimento, a differenza  di quanto sostenuto dalla Procura federale, era stato regolarmente depositato dal tecnico unitamente alla richiesta di tesseramento come confermato  dalla segreteria della divisione calcio a 5 della LND appositamente interpellata;

ii) ancora oggi i modelli fac-simile  dell'accordo  economico  tra  allenatori  dilettanti  e  società

dilettantistiche, scaricabili sul sito ufficiale divisione calcio  a 5 LND, sono effettivamente  di due tipi, ed uno soltanto di essi contiene un espresso  riferimento  alle  formalità  con  cui  dovrebbero essere specificate le eventuali clausole relative ai rimborsi spese.

- rilevato inoltre che:

i) la normativa federale non prevede particolari modalità sia per la formalizzazione degli accordi sui rimborsi spese sia per la loro dimostrazione (invero nel fac-simile che le prevede si parla di "debita documentazione" soltanto per le spese di autostrada);

ii) in realtà, nella stagione 2016/2017 non era in vigore una specifica norma che regolasse i rapporti tra gli allenatori e le società dilettantistiche affidando il tutto all’art. 46 Reg. LND ed agli accordi con le associazioni di categoria, di cui era diretta provenienza il C.U. stagionale emesso dalla LND per la s.s. 2016/2017, n. 84 del12 agosto 2016. In tale Comunicato viene previsto che soltanto per gli allenatori professionisti l'accordo economico debba rispettare il modello tipo proposto dalla LND lasciando agli allenatori dilettanti la liberta di forma purché scritta;

iii) soltanto a far tempo dalla stagione 2018/2019 (con C.U. n. 81, del 27 giugno 2018) è stato introdotto, tra altri, l’articolo 94 quinquies, che prevede nuove determinate formalità e, per quanto interessa nel caso che ci occupa, la sottoscrizione dell'accordo su "apposito modulo fornito dalla FIGC", nonché la facoltà di concordare la corresponsione di somme a titolo di spese forfettarie.

Da quanto sopra evidenziato ed in relazione alle circostanze del caso concreto, si ritiene che il deferito abbia agito nel rispetto della normativa allora vigente .

P.Q.M.

Proscioglie il sig. NICOLA VENTURA dall'addebito disciplinare contestato.

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